Spese esecuzione: serialità riduce compenso ma non sotto minimi tabellari (Cons. Stato n. 4464 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali quando applica la regola della soccombenza, ma deve motivare ove intenda discostarsene. La quantificazione del compenso resta espressione di potere discrezionale, tuttavia incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La natura seriale del contenzioso, pur non essendo eccezione derogatoria al principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo. La riduzione, però, non può scendere al di sotto dei valori tabellari minimi, dovendosi garantire la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Gli appellanti avevano ottenuto dal Tribunale di Savona, in sede di lavoro, una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione del beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità di servizio a tempo determinato riconosciute a ciascuno, con importi differenziati.
Formatosi il giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente. Il primo giudice ha liquidato le spese di lite in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, valorizzando il carattere seriale della controversia. Gli appellanti censurano proprio tale statuizione, assumendo la violazione dei parametri tariffari minimi, e chiedono la riforma parziale della sentenza con condanna dell’Amministrazione al pagamento di un importo superiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le proprie precedenti decisioni rese su casi analoghi — Sez. VII n. 3897 del 7 maggio 2025 e nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025 — e muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo quando decida di discostarsi dalla regola della soccombenza.
La discrezionalità nella quantificazione del compenso non è però assoluta: resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Sul piano dei valori tabellari, il Consiglio di Stato richiama il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014, ove si chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e quindi a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione non valicabili.
Su questa base il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Al tempo stesso, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale.
La serialità, precisa la Sezione, non figura tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata dal giudice per ridurre la misura del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, quale indice di minor impegno difensivo (Sez. VII n. 5201 del 13 giugno 2025; Sez. VII n. 9291 del 25 novembre 2025; Sez. IV n. 3270 del 10 aprile 2024).
In accoglimento parziale dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, stante il solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione.
Nota della Redazione
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