Revoca prevenzione collaborativa e interdittiva antimafia per perdurante rischio infiltrazione (TAR Lombardia n. 168 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della prevenzione collaborativa e l’adozione dell’interdittiva antimafia sono legittime quando, nel corso della misura, emerga la perduranza dei contatti con soggetti pregiudicati e l’inefficacia delle misure di self cleaning. Venuto meno il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, la misura più lieve si rivela inadeguata e la Prefettura può sostituirla con il provvedimento interdittivo. Il pagamento di un ingente debito verso una società riconducibile alla famiglia pregiudicata, effettuato senza attendere i chiarimenti richiesti dall’esperto, è sintomatico di un comportamento oppositivo rispetto agli scopi dell’istituto e integra un indizio della persistenza del rischio infiltrativo. Il mero riconoscimento di debito, di per sé, non è generativo dell’obbligazione, ma determina soltanto un’inversione dell’onere della prova.

Il Fatto

Una società, in precedenza riconducibile a due fratelli, viene attinta da elementi di criticità antimafia comunicati dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. 159/2011. All’esito del contraddittorio, la Prefettura applica nel marzo 2023 la prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011, ritenendo i tentativi di infiltrazione mafiosa di natura occasionale, e nomina un esperto.

Nell’ottobre 2023 la Prefettura revoca la misura e adotta l’interdittiva antimafia, provvedimento impugnato davanti al TAR con un primo ricorso, poi dichiarato improcedibile. La Prefettura avvia quindi un riesame e, nel febbraio 2024, adotta un provvedimento di conferma dell’interdittiva, impugnato con il ricorso in esame. La società chiede anche l’accertamento del diritto di accesso ai verbali degli incontri con l’esperto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina cinque motivi. Il primo, incentrato sul dedotto ritardo nell’adozione del modello ex d.lgs. 231/2001 e sulla nomina dell’organismo di vigilanza, è dichiarato inammissibile: le censure si rivolgono al superato provvedimento dell’ottobre 2023 e non investono la motivazione della conferma, secondo cui l’asserita costituzione dell’OdV è risultata di fatto non efficace perché condizionata all’accettazione dell’incarico, facendo venir meno i requisiti di idonea attuazione del modello.

Il secondo motivo, sul preteso trasferimento fittizio della sede, è infondato: irrilevante è la comunicazione formale del trasferimento, contestata la sua effettività sostanziale. Le fotografie di una cassetta postale non provano la reale operatività della sede e, anzi, la proprietà dei locali in capo a una società riconducibile a un socio avvalora la persistenza di stretti collegamenti, ricostruiti attraverso molteplici intrecci societari.

Il terzo motivo, sul pagamento di circa 349.089,70 euro verso la creditrice collegata alla famiglia pregiudicata, è respinto. Il Tribunale rileva il comportamento anomalo della società, che ha affermato di non dover indagare la fonte del debito e ha effettuato il versamento il giorno successivo alla richiesta di chiarimenti dell’esperto, senza attendere ulteriori comunicazioni. Il riconoscimento di debito non genera l’obbligazione ma inverte solo l’onere della prova, sicché la società avrebbe potuto contestare il debito. La comunicazione ex post prevista dal provvedimento non rileva: la Prefettura ha valorizzato il pagamento quale indizio della perdurante sussistenza dei rapporti.

Il quarto motivo, sulle cointeressenze con soggetti vicini ad ambienti mafiosi, è infondato: il provvedimento non afferma che dall’ordinanza del Gip emerga un collegamento diretto con la ricorrente, ma illumina il ruolo dei fratelli nel sodalizio; le interferenze sono tratte dai numerosi intrecci societari. Il quinto motivo, sulla sproporzione e sulla dedotta disparità di trattamento rispetto a un’altra impresa, è respinto: difettando l’occasionalità ed essendo stabile il pericolo di infiltrazione, correttamente la misura più lieve è stata sostituita dall’interdittiva. La disparità è configurabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni, come precisato da Cons. Stato, Sez. V, n. 256 dell’8.1.2024.

La domanda di accesso ai verbali è inammissibile, perché sovrapponibile a quella già decisa con pronuncia non appellata; in ogni caso irricevibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 5.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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