Balneari su area privata e rinuncia in conferenza alla proroga ex lege (TAR Puglia n. 251 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dei titoli edilizi e paesaggistici disposta dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, come modificato, opera solo a condizione che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con i nuovi strumenti urbanistici approvati e con i piani o provvedimenti di tutela del paesaggio. La rinuncia alla proroga legittimamente resa dal rappresentante della società in una conferenza di servizi, nell’ambito di un percorso condiviso di adeguamento alle nuove prescrizioni paesaggistiche, è vincolante per l’interessato in forza del principio del divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La facoltà di mantenere per l’intero anno solare le strutture funzionali alla balneazione, prevista dall’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015, va esercitata nei limiti delle determinazioni di tutela del paesaggio e non impone il mantenimento come regola ordinaria. Le medesime conclusioni valgono per le strutture precarie e amovibili insistono su aree di proprietà privata interessate da vincoli paesaggistici.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare nel Comune di Monopoli e intendeva mantenere impiantate, anche fuori dalla stagione balneare, alcune strutture amovibili funzionali all’attività, collocate su area di proprietà privata. Il Comune, con provvedimento del 20 marzo 2024, ha rigettato l’istanza di proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico e di mantenimento invernale dei manufatti; con successiva ordinanza di rimozione ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi.

La società ha impugnato il diniego, le note dirigenziali allegate e l’ordinanza, invocando l’art. 10-septies d.l. n. 21/2022 e l’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015, e contestando la rinuncia alla proroga resa dal proprio rappresentante nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023. Il TAR ha dapprima sospeso i provvedimenti in via cautelare, poi ha trattenuto la causa in decisione all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare chiarisce che oggetto della controversia è il mantenimento di strutture precarie e amovibili solo connesse alla balneazione, insistenti su area privata, come le parti hanno pacificamente ammesso in udienza.

Quanto alla proroga invocata, il TAR rileva che la rinuncia intervenne nella conferenza di servizi ad opera di un soggetto munito di idonei poteri rappresentativi, per come noti all’amministrazione. Anche per facta concludentia, negli atti coevi e successivi è emersa la volontà della società di cooperare al percorso di adeguamento, poi contestato ex post. Il Comune, del resto, ha avviato una complessa attività istruttoria per adeguare i manufatti alle prescrizioni del nuovo PPTR, del PUG e del regolamento edilizio.

La rinuncia è inoltre coerente con la stessa disciplina invocata: l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. n. 21/2022 subordina la proroga alla condizione che i titoli non siano in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici e con i provvedimenti di tutela del paesaggio. Nel caso concreto rilevano l’aggiornamento del PPTR, il PUG adeguato e le modifiche regolamentari comunali. In base al divieto di venire contra factum proprium e al dovere di collaborazione e buona fede, la ricorrente non può contestare ex post la rinuncia, soprattutto considerando il valore preminente della tutela paesaggistica.

Il richiamo all’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015 non è decisivo: la norma configura una mera facoltà, esercitabile nei limiti delle determinazioni di tutela del paesaggio (cfr. Cons. St., sez. V, n. 8474 del 2024; Cons. St., sez. II, n. 6666 del 2024; Cons. St., sez. III, n. 3383 del 2024; Cons. St., sez. IV, n. 2492 del 2024). Le stesse considerazioni valgono, per identità di ratio, per le strutture su area privata soggette a vincoli paesaggistici.

Quanto alla qualificazione delle strutture, il Collegio esclude che si tratti di mere pertinenze dell’attività balneare in concessione: l’interesse azionato è il mantenimento permanente durante tutto l’anno, il che ne dimostra l’autonomia funzionale e impone il rispetto della normativa di tutela territoriale e ambientale. Il ricorso è quindi infondato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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