Contributi regionali alle confederazioni commerciali: requisiti di rappresentatività e soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 203 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi regionali alle confederazioni delle imprese commerciali, il requisito della presenza nel CNEL richiesto dai criteri regionali di ripartizione esige una partecipazione diretta dell’ente richiedente e non si integra mediante adesione indiretta realizzata attraverso una doppia intermediazione, tanto più se l’organismo interposto opera in un settore diverso da quello del commercio. Il requisito alternativo della partecipazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro va riferito alla categoria di riferimento per cui si chiede il beneficio e non può essere dimostrato con la stipula di un CCNL di altro comparto, peraltro sottoscritto da una confederazione diversa. Ai fini del soccorso istruttorio è sufficiente che l’amministrazione abbia chiesto chiarimenti indicando le carenze documentali, instaurando un contraddittorio effettivo, anche se poi la domanda venga respinta per difetto dei requisiti sostanziali.
Il Fatto
La ricorrente, confederazione autonoma di imprese e commercianti operante in Sardegna, ha chiesto alla Regione il contributo previsto dalla l.r. 23.1.1986, n. 19 per l’annualità 2020, con riferimento al settore del commercio. L’Amministrazione ha respinto la richiesta ritenendo assenti i requisiti fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/11 del 12.1.2017, ossia la presenza nel CNEL o, in alternativa, la partecipazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di riferimento. Con la deliberazione n. 40/35 del 4.8.2020 il contributo è stato poi riconosciuto ad altre confederazioni, ma non alla ricorrente.
La confederazione ha impugnato il diniego e la deliberazione di ripartizione davanti al TAR Sardegna, deducendo violazione dei criteri regionali, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa attivazione del soccorso istruttorio e disparità di trattamento rispetto ad altro soggetto beneficiario in situazione analoga. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto; le controinteressate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, muovendo dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/11 del 12.1.2017, non impugnata, che subordina il beneficio al possesso, in capo alla confederazione richiedente, del requisito della presenza nel CNEL oppure della partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Sul primo requisito, il Tribunale rileva che la ricorrente non siede direttamente nel CNEL. La presenza è solo indiretta, realizzata tramite un organismo interposto cui la confederazione aderisce per il tramite di un’ulteriore confederazione: una doppia intermediazione che i criteri regionali non prevedono. Il dato è aggravato dal fatto che l’organismo interposto opera nel settore delle professioni intellettuali, estraneo al commercio. Il requisito della rappresentatività, pertanto, non è integrato.
Quanto al secondo requisito, la ricorrente ha allegato la stipula di un contratto collettivo relativo al comparto delle professioni intellettuali e non al commercio, settore per il quale ha chiesto il contributo. Il contratto risulta inoltre sottoscritto da altra confederazione. Ne deriva che nessun CCNL di categoria è stato stipulato dalla ricorrente. Il Collegio conclude per la correttezza del diniego rispetto a entrambi i criteri.
La censura di disparità di trattamento rispetto all’altra confederazione ammessa al beneficio non è provata. Quest’ultima ha partecipato direttamente alla contrattazione collettiva del settore, integrando così il requisito alternativo alla presenza nel CNEL.
Quanto al soccorso istruttorio, la nota regionale n. 8727/2020 ha chiesto chiarimenti alla ricorrente indicando le carenze documentali da colmare, instaurando un contraddittorio effettivo. L’Amministrazione ha anzi superato il rilievo sulle due sedi operative. Il motivo è quindi infondato e il ricorso è respinto. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda; nulla nei confronti delle controinteressate non costituite.
Nota della Redazione
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