Carta docente va rilasciata con accredito non basta procedura interna (TAR Veneto n. 935 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’art. 112 cod. proc. amm. impone al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato. La procedura interna messa a disposizione dell’utenza dall’Amministrazione per attivare il voucher non è prevista da alcuna disposizione di legge e non può essere elevata a condizione di procedibilità del ricorso, né a misura satisfattoria del credito. Il credito riconosciuto dal Giudice ordinario si estingue solo con il rilascio della Carta elettronica del docente e con l’accredito della somma oggetto del capo condannatorio. Quanto all’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare la mancata condanna, quali fatti notori rilevanti ex art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
La parte ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del Tribunale di Treviso, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante l’accredito di una somma per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2020 al 2023.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver fornito, tramite la piattaforma dedicata, le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher ai beneficiari di sentenze passate in giudicato e di aver così ottemperato; secondo l’Amministrazione, sarebbe onere del ricorrente dimostrare di aver attivato senza esito la procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che sia ancora inadempiente. La procedura descritta dal Ministero, diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge.
Da ciò discende il principio centrale: quella procedura non può essere considerata condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., né misura satisfattoria del credito riconosciuto dal Giudice ordinario. Il credito può estinguersi solo tramite il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.
L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni; non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, pur escludendo preclusioni astratte all’istituto nei confronti della P.A., ha valorizzato le peculiari condizioni del debitore pubblico e il potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna; tali ragioni ostative rilevano ex art. 115 cod. proc. civ. come fatti notori. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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