Opere in zona sismica senza autorizzazione e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2889 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona sismica le opere non possono essere iniziate senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/1974, recepito dall’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001. La violazione della normativa antisismica determina di per sé l’abusività dell’intervento, a prescindere dalla qualificazione dell’opera come precaria o amovibile e dall’assoggettamento al permesso di costruire. Ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione adottato ai sensi degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001. La sanzione pecuniaria dell’art. 34 opera solo nei casi di parziale difformità dal titolo, non per le opere realizzate in assenza di titolo o con difformità essenziali. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione rinforzata né comparazione degli interessi.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande realizzato con autorizzazione edilizia del 1997, impugnavano il provvedimento con cui il Comune ingiungeva la demolizione di alcune opere di ampliamento: una sala accessibile dal chiosco e dalla veranda, una tettoia sul prospetto principale, un locale tecnico posteriore e un pergolato in legno.

Deducevano la natura precaria e amovibile delle strutture, il difetto di motivazione sulla scelta della sanzione ripristinatoria rispetto a quella pecuniaria, la mancata indicazione dell’area da acquisire, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione. Nelle more del giudizio il Comune accertava l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile; i ricorrenti impugnavano tali atti con motivi aggiunti, contestando la mancata notifica e l’estensione dell’area acquisita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene superfluo l’esame analitico delle caratteristiche delle singole opere, peraltro di dubbia condivisibilità quanto a dimensioni, destinazione, materiali e rifinitura. La tesi dell’esenzione da titolo abilitativo è smentita dalla contestazione, contenuta nell’ordinanza, dell’assenza della prescritta autorizzazione del Genio Civile ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/1974, trattandosi di opere eseguite in zona sismica.

La norma, recepita dall’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, impone la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale. L’assenza di tale titolo non è stata confutata dai ricorrenti, che non hanno contestato l’assoggettamento dell’area al vincolo: il rilievo è pertanto pacifica e assorbente. La violazione della normativa antisismica comporta ex se l’abusività delle opere ai sensi degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.

Da ciò discende l’infondatezza della doglianza sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria: l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 opera solo nei casi di parziale difformità dal permesso, mentre per le opere realizzate senza titolo la sanzione tipica è quella demolitoria dell’art. 31. Quanto all’area da acquisire, il provvedimento individua con chiarezza le opere e le particelle interessate, senza vizio di indeterminatezza.

Sulla comunicazione di avvio, il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui dall’abusività deriva in modo vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi e non è invalidato dall’omessa comunicazione quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6353 del 18.07.2025). I criteri della delibera di G.M. richiamata per relationem, uniti all’indicazione delle dimensioni delle opere, rendevano verificabile il calcolo della sanzione.

Sui motivi aggiunti, la mancata prova della notifica dell’ordinanza di acquisizione non incide sulla validità dell’atto ma sulla sua conoscibilità, superata dal deposito in giudizio e dal raggiungimento dello scopo. L’acquisizione al patrimonio indisponibile è effetto automatico che si produce ipso iure per l’inottemperanza nel termine di novanta giorni: l’atto ha natura meramente dichiarativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 7455 del 22.09.2025). La notifica è imprescindibile per l’atto di accertamento dell’inottemperanza, la cui piena conoscenza risulta comunque provata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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