Revoca revisore contabile solo per inadempienza non per divergenze interpretative (TAR Lombardia n. 253 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il revisore dei conti dell’ente locale è revocabile solo per inadempienza, ai sensi dell’art. 235, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, norma posta a tutela dell’imparzialità della funzione di controllo. Non integra gli estremi dell’inadempienza il rifiuto del componente dell’organo di revisione di sottoscrivere un parere modificato dagli uffici comunali, quando la modifica attenga a profili valutativi o interpretativi dei principi contabili e non alla correzione di un mero refuso. Diversamente opinando, in violazione dei principi di imparzialità e di autonomia dell’organo di revisione, gli uffici dell’ente potrebbero imporre, pena la revoca, una determinata interpretazione contabile. Il sindacato del giudice amministrativo sull’atto di revoca è di legittimità e non si estende al merito delle valutazioni tecniche dei revisori.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha contestato alla ricorrente, componente del collegio dei revisori dei conti, una serie di addebiti: atteggiamenti non collaborativi verso il personale dell’area economica finanziaria, ritardi nella sottoscrizione del verbale di verifica di cassa del primo trimestre 2019 e formalizzazione di un parere di assestamento di bilancio difforme da quello convenuto con gli altri componenti del collegio.

Dopo le controdeduzioni della ricorrente, il Consiglio Comunale ha disposto la revoca dell’incarico di revisore. La ricorrente ha impugnato la delibera chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, morale e all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 235, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che limita la revoca alla sola inadempienza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale sottolinea che la funzione di revisione esige indipendenza e imparzialità e che, perfezionata la nomina, non è richiesto alcun collegamento fiduciario con l’organo che ha eletto il revisore.

Quanto al verbale di verifica di cassa, il Tribunale rileva che la richiesta di chiarimenti agli uffici rientra nel diritto di accesso riconosciuto all’organo di revisione dall’art. 239, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e non costituisce ritardo ingiustificato. Le richieste risultano condivise dall’intero collegio, mentre la mancata sottoscrizione esprime una non condivisione del testo, non un rifiuto: la ricorrente ha proposto una versione modificata e gli altri componenti non hanno replicato.

Sul parere di assestamento, il Collegio esclude che la ricorrente abbia formalizzato un atto difforme da quello concordato: il primo parere è stato sottoscritto dall’intero organo. Ciò che si contesta è il rifiuto di firmare il parere modificato su richiesta degli uffici. Il Tribunale ritiene che tale condotta non integri inadempienza in assenza di prova che le modifiche fossero mere correzioni di refusi. La contestazione stessa parla di “corretta interpretazione dei principi contabili”, confermando la natura valutativa della questione.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiarito di non volere la reintegrazione, ma la tutela della propria onorabilità. Il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e accerta l’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori secondo l’art. 34, comma 3, c.p.a.

Sulla pretesa verso la dirigente il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario le azioni contro il funzionario in proprio. Verso il Comune riconosce la presunzione di colpa dell’amministrazione. Esclude il danno patrimoniale per difetto di prova, mentre riconosce il danno all’immagine derivante dall’indicazione “Revoca per inadempienza” nella banca dati ministeriale, liquidandolo equitativamente in euro 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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