L’ordinanza di assegnazione del credito è titolo per l’ottemperanza verso la P.A. (TAR Sicilia n. 2749 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito adottata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nei confronti di una pubblica amministrazione, ove non impugnata con i rimedi previsti, acquista carattere di definitività ed è equiparabile alla sentenza passata in giudicato. È pertanto ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, un commissario ad acta. La fissazione della penalità di mora resta subordinata a una valutazione discrezionale, che può escluderla in presenza di fatti notori ostativi.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore pignorante in una procedura esecutiva mobiliare per pignoramento presso terzi promossa contro una struttura locale, otteneva dal Tribunale di Messina, sezione esecuzione mobiliare, un’ordinanza di assegnazione del 7.7.2023. Il giudice dell’esecuzione assegnava, a parziale soddisfazione, la somma di € 7.050,00 che l’Assessorato regionale, terzo pignorato, aveva dichiarato dovuta alla debitrice, ordinando al medesimo Assessorato il relativo pagamento in favore del creditore.
Nonostante la notifica del titolo, l’Assessorato non provvedeva al pagamento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione regionale si costituiva; la struttura debitrice non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Su questo presupposto il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito va equiparata alla sentenza passata in giudicato. La pronuncia trova conferma nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 10 aprile 2012, n. 2, che ha affermato l’equiparabilità e la conseguente esperibilità del rimedio dell’ottemperanza, sul presupposto che l’ordinanza, se non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. o con l’appello quando abbia natura decisoria, acquisti il carattere della definitività. Il Collegio richiama altresì pronunce conformi dei giudici amministrativi.
Nel caso concreto, dall’attestazione prodotta risulta che avverso l’ordinanza non è stato proposto reclamo né opposizione. Il Tribunale verifica quindi il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., del termine di deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a. e del disposto dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo il titolo notificato all’Assessorato nel luglio 2023.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce l’obbligo giuridico di dare esecuzione all’ordinanza. Sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo alla notifica del titolo esecutivo sino alla notifica del ricorso, nonché la rivalutazione e gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, cod. civ. fino all’effettivo soddisfo.
Il Tribunale esclude la fissazione della penalità di mora, valorizzando ex art. 115 cod. proc. civ. le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, qualificate come fatti notori. Ordina pertanto all’Assessorato di eseguire il titolo entro 120 giorni e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, dichiarandosene l’irripetibilità nei confronti della struttura debitrice.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti
- Art. 617 c.p.c. – Forma dell'opposizione