Ricalcolo pensione oltre il chiesto: violato il contraddittorio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 166 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice delle pensioni che riconosce, oltre il limite della domanda, la riliquidazione del trattamento previdenziale non richiesta dal ricorrente viola la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La pronuncia ultra petita lede il principio del contraddittorio, al cui presidio è posta la regola di cui all’art. 101 c.p.c., richiamata dall’art. 7 c.g.c.. Ne consegue l’annullamento della decisione impugnata, restando assorbiti i motivi di merito. Il più limitato perimetro cognitivo così determinato non preclude la riproposizione della domanda, fatte salve le preclusioni e decadenze di legge.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 21.1.1971 al 31.3.2009, che aveva chiesto il ricalcolo del trattamento previdenziale in godimento, con computo nella base pensionabile del beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis, d.l. n. 387/1987. La Sezione territoriale, in composizione monocratica e in funzione di giudice delle pensioni, aveva accolto la domanda riconoscendo il diritto al ricalcolo e, insieme, anche il diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico.

L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Sezione centrale d’appello. In via principale ha dedotto l’error in procedendo del primo giudice, che avrebbe statuito ultra petita su un profilo non domandato, in violazione dell’art. 101 c.p.c. In via gradata ha dedotto l’error in iudicando, per violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 165/1997, che imporrebbe la preventiva verifica del pagamento della contribuzione previdenziale. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardività e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto l’appello fondato sul primo motivo. Dal tenore letterale del ricorso introduttivo e, soprattutto, dalle conclusioni ivi rassegnate, emerge con chiarezza che il petitum ha riguardato il solo TFS (indennità di buonuscita) e non anche la riliquidazione della pensione. La domanda era dunque limitata al solo trattamento di fine servizio.

Tale intendimento trova conferma in due riscontri. Da un lato, il richiamo testuale, in grassetto, dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 nel corpo del ricorso di primo grado era riferito al solo primo profilo. Dall’altro, la domanda amministrativa, rilevante ai fini del giudizio pensionistico ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., era stata proposta con esclusivo riferimento alla riliquidazione del TFS e non anche della pensione.

Coerentemente, la difesa dell’ente previdenziale in prime cure si era limitata a replicare solo su tale domanda. L’accoglimento della non richiesta riliquidazione della pensione ha quindi comportato una palese violazione del principio del contraddittorio, presidiato proprio dalla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 101 c.p.c., richiamata dall’art. 7 c.g.c. e dedotta come motivo di gravame.

In via di ulteriore conferma, la Corte osserva che, diversamente opinando, difetterebbe la condizione di ammissibilità di cui all’art. 153 c.g.c., non avendo l’INPS mai provveduto, su tale richiesta, in via amministrativa. I rimanenti motivi, proposti in via gradata sul merito, restano assorbiti. La Corte precisa che il più limitato perimetro cognitivo non pregiudica la riproposizione della domanda, prima amministrativa e poi giudiziale, fatte salve le preclusioni e decadenze di legge. Le spese del doppio grado sono compensate ex art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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