Revoca rivendita tabacchi illegittima per difetto disponibilità locale (TAR Campania n. 3410 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità del locale richiesto dall’art. 63 d.P.R. n. 1074/1958 per la gestione della rivendita di generi di monopolio sussiste quando il contratto di locazione, giunto a scadenza, si sia rinnovato tacitamente ai sensi dell’art. 28, primo comma, legge n. 392/1978, con efficacia fino al termine del successivo periodo contrattuale. La tardiva registrazione delle annualità successive alla prima non incide sulla validità negoziale del contratto e non può fondare la revoca. L’amministrazione che disponga la revoca in assenza del presupposto normativo lede il bene della vita del titolare e il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria del lotto, impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della rivendita. A fondamento dell’atto l’amministrazione poneva la ritenuta carenza del requisito di disponibilità del locale, desunta da un presunto ritardo nel versamento dell’importo per la proroga annuale del contratto di locazione.
Il ricorrente deduceva di aver depositato la documentazione comprovante la disponibilità del locale e che il contratto era stato rinnovato, con preliminare di vendita, mentre la proroga annuale era stata versata in date successive. Proponeva ricorso articolato in sei motivi, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale sospendeva l’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo, incentrato sulla contraddittorietà tra atti del procedimento e sulla falsa applicazione delle norme imperative. Il provvedimento di revoca richiama l’art. 63 d.P.R. n. 1074/1958, che esige la disponibilità in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale occupato dalla rivendita. La revoca era stata emanata proprio sulla base della ritenuta insussistenza di tale requisito.
Il Tribunale osserva che lo stesso verbale di accertamento redatto dall’amministrazione dà atto dell’esistenza di un contratto di locazione con durata di sei anni, con inizio il 10.09.2016 e scadenza il 09.09.2022, “con rinnovo in caso di mancata disdetta”, nel quale il ricorrente era subentrato nel 2018. Richiamato l’art. 28, primo comma, legge n. 392/1978, secondo cui per le locazioni di immobili adibiti ad attività commerciali il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, il Collegio rileva che il contratto, scaduto nel 2022, si era rinnovato tacitamente fino al 2028.
Ne consegue che, al momento dell’accertamento ispettivo, sussisteva il requisito richiesto dall’art. 63 d.P.R. n. 1074/1958, consistente nella disponibilità del locale per regolare atto avente data certa. Quanto alla tardiva registrazione del contratto, pure evidenziata nella motivazione dell’atto, il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato versamento di alcune annualità dell’imposta di registro, successive a quella iniziale, è sanzionato dalla normativa fiscale ma non rileva ai fini della validità negoziale del contratto, riferendosi la previsione di nullità alla registrazione originaria (Cass., sez. III, n. 13870 del 19.05.2023).
Il Tribunale conclude che l’amministrazione ha revocato il bene della vita di cui il ricorrente godeva in assenza del presupposto previsto dalla legge. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi proposti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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