Detenzione domiciliare e condizioni di salute: annullamento per motivazione incongrua (Cass. pen. Sez. 1 n. 24747/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, ai fini della concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen., richiede una verifica in concreto dell’adeguatezza dei presidi sanitari e terapeutici disponibili all’interno dell’istituto penitenziario, non potendo risolversi in una valutazione astratta. Tale giudizio implica un bilanciamento tra le esigenze terapeutiche e la pericolosità sociale del condannato, che deve essere effettuato attraverso un percorso argomentativo coerente e non contraddittorio, tenendo conto della gravità delle patologie, della loro incidenza sulle condizioni di detenzione e della concreta possibilità di assicurare al detenuto un trattamento adeguato.
Il Fatto
Un condannato, affetto da grave dipendenza alcolica correlata a cirrosi epatica acuta, richiedeva al Tribunale di sorveglianza di Catania la concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen., assumendo l’incompatibilità del regime carcerario con le proprie condizioni di salute. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza, ritenendo che, pur in presenza di patologie estremamente complesse, le stesse risultassero compatibili con il regime detentivo, attesa l’elevata pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla condanna per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso in danno della consorte.
Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato in modo incongruo le emergenze cliniche, richiamando apoditticamente gli esiti degli accertamenti sanitari e trascurando la criticità della situazione nosografica, comprovata dal ricovero ospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente a soli due giorni dall’inizio della detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del recluso implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 – 01).
La Corte ha osservato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo riconosciuto che le condizioni di salute del ricorrente erano «estremamente problematiche», essendo affetto da una «grave dipendenza da sostanze alcoliche correlata a una cirrosi epatica in stato avanzato», aveva espresso un giudizio di compatibilità con il regime carcerario che appariva contraddittorio e non armonico rispetto alle stesse emergenze cliniche richiamate. In particolare, non era chiaro se le gravi patologie potessero essere adeguatamente curate all’interno del circuito penitenziario.
La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza, incontroversa e documentata, del ricovero ospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente a soli due giorni dall’inizio della detenzione, che lasciava prefigurare uno stato di problematica compatibilità tra la restrizione carceraria e le patologie che lo affliggevano. Ha sottolineato che la sostituzione del regime penitenziario non richiede necessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi piuttosto assicurare che l’offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute e che la protrazione dello stato detentivo non si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale nel giudizio di compatibilità: il giudice di sorveglianza, nel valutare la compatibilità tra regime carcerario e condizioni di salute, deve procedere a una verifica in concreto, indicando specificamente quali presidi sanitari sono effettivamente disponibili e perché essi sono idonei a garantire un trattamento adeguato; non è sufficiente un generico richiamo alla gravità delle patologie o alla pericolosità sociale.
- Bilanciamento tra esigenze terapeutiche e pericolosità sociale: il giudizio di bilanciamento deve essere espresso in modo non contraddittorio, tenendo conto della gravità delle patologie, della loro incidenza sulle condizioni di detenzione e della concreta possibilità di assicurare al detenuto un trattamento adeguato; la pericolosità sociale, per quanto rilevante, non può da sola escludere la concessione del beneficio se le condizioni di salute sono tali da rendere il regime carcerario incompatibile.
- Rilevanza del ricovero ospedaliero d’urgenza: il ricovero ospedaliero d’urgenza subito dal detenuto a breve distanza dall’inizio della detenzione costituisce un elemento fattuale di decisiva rilevanza, che il giudice di sorveglianza deve valutare attentamente ai fini del giudizio di compatibilità, non potendone prescindere senza adeguata motivazione.
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