Revoca in autotutela della sospensione e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 7215 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela delle sole sospensioni precauzionali dall’impiego, disposta con effetto retroattivo e seguita dalla riammissione definitiva in servizio del militare, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, perché non ritira né annulla il provvedimento di cessazione dalla ferma oggetto del giudizio. Tale sopravvenienza determina invece l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ove l’Amministrazione abbia ormai conseguito, per autonoma determinazione, il risultato opposto a quello perseguito con il gravame. L’utilità ottenuta dal privato deriva da una fattispecie complessa, in cui l’annullamento di primo grado si affianca alla sopravvenienza amministrativa, che ne integra e consolida gli effetti.
Il Fatto
Il giudizio riguarda gli atti del procedimento disciplinare di stato concluso con la cessazione dell’appellato dalla ferma volontaria quadriennale nell’Arma dei carabinieri, disposta per grave mancanza disciplinare ai sensi degli artt. 951, comma 1, e 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010. L’addebito traeva origine dalla segnalazione di un commilitone, che aveva attribuito all’interessato operazioni eseguite con la propria carta bancomat e da lui non autorizzate.
La Commissione di disciplina, in prima seduta, aveva dichiarato il militare meritevole di conservare il grado; nuovamente convocata sulla base della medesima relazione istruttoria, lo aveva poi dichiarato non meritevole di permanere in ferma. Il TAR Puglia, adito dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento, motivando per relationem all’ordinanza cautelare con cui la Sezione aveva sospeso l’atto. Il Ministero della difesa ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’interessato ha prodotto la sentenza del Tribunale ordinario di Pordenone, divenuta irrevocabile, che lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato, e la successiva determinazione del Comando generale con cui l’Amministrazione ha preso atto dell’intendimento di definire la posizione disciplinare senza adozione di provvedimenti. Con lo stesso atto sono state revocate, con effetto retroattivo, le sospensioni precauzionali e disposta la riammissione in servizio.
Il Consiglio di Stato disattende l’eccezione di cessazione della materia del contendere. La determinazione sopravvenuta, osserva, revoca le sole sospensioni precauzionali, mentre non annulla né ritira la cessazione dalla ferma: questa è stata privata di effetti dall’annullamento giurisdizionale, non da un ritiro in autotutela. L’utilità conseguita dal militare scaturisce quindi da una fattispecie complessa, in cui la sopravvenienza amministrativa si affianca all’accoglimento di primo grado, integrandone gli effetti e rendendoli definitivi.
La medesima sopravvenienza è però incompatibile con la persistenza dell’interesse del Ministero. Con l’appello l’Amministrazione mirava al ripristino dell’efficacia della cessazione dalla ferma e alla risoluzione anticipata del rapporto. La determinazione del 2 maggio 2025 ha invece riammesso il militare senza qualificare l’atto come precario e senza subordinare i suoi effetti all’esito del giudizio, fondandosi sulla scelta, maturata dopo l’assoluzione penale irrevocabile, di definire la posizione disciplinare senza provvedimenti.
Il raffronto con la precedente determinazione esecutiva dell’ordinanza cautelare risulta dirimente: in quel caso la riammissione era «a titolo precario», con salvezza degli effetti della pronuncia di merito, e contestualmente era stata disposta la sospensione precauzionale, senza ripresa effettiva del servizio. La nuova determinazione non contiene alcuna riserva, revoca retroattivamente le sospensioni ed è stata immediatamente attuata mediante convocazione per gli accertamenti di idoneità. Non si tratta di un ulteriore atto esecutivo della sentenza appellata, ma di una determinazione autonoma e definitiva. L’appello è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con definitività della sentenza appellata e integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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