Revoca SUAP riqualificata come annullamento d’ufficio per false dichiarazioni (TAR Abruzzo n. 260 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il SUAP dispone la decadenza dai titoli abilitativi per assenza ab origine dei requisiti dichiarati dal richiedente non integra una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La qualificazione segue il contenuto sostanziale dell’atto e non il nomen iuris utilizzato dall’amministrazione. L’annullamento è legittimo e doveroso quando emerga che i titoli sono stati conseguiti sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti circa la titolarità del bene. L’amministrazione non è tenuta a dimostrare sopravvenuti motivi di pubblico interesse né un mutamento della situazione di fatto, poiché non esercita un potere di revoca ma rimuove un provvedimento viziato fin dall’origine.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una struttura residenziale a prevalenza alberghiera in un immobile di proprietà comunale. Nelle istanze di SCIA e nei titoli abilitativi successivi aveva dichiarato di essere concessionaria della struttura socio-residenziale di proprietà comunale. A seguito di una richiesta di trasformazione dell’immobile, il SUAP ha avviato un controllo e ha chiesto la produzione del titolo di concessione. La società ha dapprima evocato una scrittura privata con una terza società, poi ha chiesto ripetuti differimenti dell’audizione senza mai depositare la documentazione.

Il SUAP ha quindi adottato la revoca con decorrenza immediata dei titoli e, successivamente, un atto di diffida a dare esecuzione all’ordinanza. La ricorrente ha impugnato entrambi davanti al TAR, deducendo contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di motivazione e violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La domanda cautelare monocratica è stata accolta, ma il collegio in camera di consiglio l’ha respinta per mancata dimostrazione di un titolo idoneo sull’immobile.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il primo motivo. Il collegio ritiene che l’operato del SUAP non sia contraddittorio: l’ufficio ha rilasciato i titoli prendendo atto di quanto la società aveva dichiarato, ovvero di essere concessionaria del bene. Solo in seguito alla richiesta di trasformazione ha avviato il controllo e ha chiesto la documentazione comprovante quella qualità. La società non ha mai prodotto alcun atto, come emerge dalla comunicazione con cui ha ammesso di dover rinvenire una soluzione alla presunta assenza di titolo abilitativo su una porzione del bene.

Quanto alla scrittura privata del 2012, il collegio osserva che la stessa ricorrente l’ha menzionata senza poi produrla e ha successivamente ammesso implicitamente la sua irrilevanza. Il documento, inoltre, era sconosciuto al Comune, non opponibile perché stipulato tra privati senza intervento dell’ente, e aveva ad oggetto la sub-fornitura di servizi di assistenza e non la gestione dell’immobile. Non costituisce quindi titolo di disponibilità.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La ricorrente invoca l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma il collegio lo ritiene inconferente. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione sull’interesse pubblico né su sopravvenuti motivi o su un mutamento della situazione di fatto. Il SUAP ha preso atto della mancanza ab origine di uno dei presupposti dei titoli e ha rimosso provvedimenti conseguiti sulla base di dichiarazioni non corrette.

Al di là del richiamo testuale e dell’uso del termine revoca, il provvedimento va quindi qualificato come annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e in particolare del comma 2-bis, che consente l’annullamento anche oltre il termine di dodici mesi per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. L’atto è ritenuto legittimo e doveroso, poiché la ricorrente non è concessionaria della struttura per cui ha richiesto e ottenuto i titoli poi annullati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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