Revoca dei titoli edilizi e interdittiva antimafia venuta meno (Cons. Stato n. 2000 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dei titoli edilizi fondata sull’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società dante causa del cessionario resta legittima, sia pure con motivazione diversa, quando la non conformità urbanistica dell’edificazione costituisce ragione autonoma e sufficiente a sostegno del provvedimento. Il venir meno, in diverso giudizio, dell’accertamento sulle infiltrazioni malavitose travolge il presupposto dell’estensione soggettiva degli effetti dell’interdittiva, ma non incide sull’autonomo profilo urbanistico, ormai coperto da giudicato. La mancata contestazione, in appello, della statuizione di assorbimento delle censure relative a quel presupposto consolida il rilievo dirimente della ragione urbanistica. Il giudice di secondo grado può confermare il rigetto del ricorso di primo grado sostituendo la motivazione, quando il provvedimento trovi comunque fondamento in un presupposto autonomo e non contestato.
Il Fatto
L’appellante acquistava dalla società dante causa un fabbricato ad uso produttivo in corso di costruzione, con area pertinenziale. L’edificazione era stata realizzata in forza di permesso di costruire e successive varianti, oltre che di una s.c.i.a. alternativa e di un’istanza di permesso in sanatoria presentate dallo stesso acquirente.
La Prefettura emetteva un’interdittiva antimafia nei confronti della società cedente. Il Comune revocava quindi i titoli edilizi, richiamando sia l’asserita incapacità giuridica sopravvenuta, sia profili di non conformità urbanistica dell’edificazione. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti contro l’ingiunzione a demolire; l’interessato proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà atto che, nelle more, la III Sezione ha ritenuto erroneo l’accertamento sulle infiltrazioni malavitose a carico della società dante causa, con conseguente illegittimità delle misure che su quell’accertamento si fondavano per automatismo, quale l’ex socio.
Nondimeno, la stessa pronuncia ha accertato l’illegittimità dei titoli edilizi sotto il profilo urbanistico. Il lotto edificato è inserito in un comparto superiore a 5.000 mq, per cui il permesso avrebbe richiesto la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. La strada di delimitazione è qualificata strada vicinale, estranea alla nozione di asse viario richiesta dalla normativa tecnica. Risulta inoltre pretermessa la previsione sugli standard urbanistici.
Tali profili costituiscono, secondo il Consiglio di Stato, una ragione autonoma a fondamento della revoca, sia dei titoli volturati all’appellante sia di quelli rilasciati direttamente a quest’ultimo. Il dato è pacifico: su di esso si fonda l’assorbimento in primo grado delle censure relative al medesimo presupposto, e contro l’assorbimento non sono state svolte contestazioni in appello, che ha invece riproposto le censure assorbite.
In assenza di ragioni per discostarsi dalla sentenza della III Sezione, le censure vanno respinte e l’appello rigettato, confermando il rigetto del ricorso di primo grado sia pure con motivazione diversa. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni e del chiarimento sopravvenuto.
Nota della Redazione
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