Trasferimento ex art. 33 l. 104/1992 ai militari e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 1999 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale militare il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 ha natura eccezionale ed è ammissibile solo se compatibile con le esigenze della Forza armata. L’amministrazione esercita una discrezionalità organizzativa ampia e deve operare un complessivo bilanciamento tra l’interesse del privato e le esigenze di servizio, in conformità all’art. 97 Cost. Le modifiche introdotte dall’art. 24 legge n. 183/2010, che hanno eliminato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, non hanno eliso né ridotto tale margine di apprezzamento. La sopravvenuta cessazione degli effetti del trasferimento, richiesta dall’interessato e accolta dall’amministrazione, determina la carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso di primo grado.

Il Fatto

Un luogotenente della Guardia di finanza, in servizio presso una Compagnia pugliese, chiedeva il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 presso una sede campana per prestare assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità. Il Comando interregionale respingeva l’istanza rilevando, da un lato, il grave deficit di organico della sede di provenienza e, dall’altro, la presenza di altri familiari in loco in grado di garantire un’adeguata assistenza alla disabile.

Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, compensando le spese. Il Ministero dell’economia e delle finanze proponeva appello. Nel corso del giudizio il Comando disponeva il trasferimento con riserva in esecuzione della sentenza di primo grado; l’interessato chiedeva poi la revoca del provvedimento e l’amministrazione ne disponeva la cessazione degli effetti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni dell’appellato. L’appello non è improcedibile per il fatto che l’amministrazione si sia rideterminata in mera esecuzione della sentenza impugnata e dell’ordinanza cautelare, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025. È parimenti infondata l’eccezione di violazione del dovere di specificità dei motivi ex art. 101, comma 1, c.p.a. Quanto al divieto dei nova, la produzione documentale afferente al procedimento può essere introdotta per la prima volta in appello dalla p.a. ai sensi dell’art. 46 c.p.a.; i temi difensivi nuovi dell’appellato non integrano motivi nuovi ex art. 104 c.p.a.; le difese del convenuto in primo grado non costituiscono eccezioni in senso stretto.

Nel merito, il Collegio prende atto dell’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, manifestata dall’interessato con la richiesta di cessazione degli effetti del trasferimento, accolta dall’amministrazione. La vicenda procedimentale si era chiusa con la rinuncia dell’interessato al beneficio ottenuto in esecuzione della sentenza.

Il Collegio si sofferma comunque sul merito. Ribadisce che per il personale militare l’istituto ha natura eccezionale, con richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 3419 del 2025. Richiede un complessivo bilanciamento tra interesse del privato ed esigenze di servizio, secondo l’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. IV, nn. 1113 del 2019 e 4671 del 2017).

La Corte chiarisce che le modifiche del 2010, pur avendo eliminato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, non hanno ridotto il margine di discrezionalità dell’amministrazione nel contemperamento delle esigenze (Cons. Stato, sez. II, n. 10870 del 2022; sez. IV, n. 5157 del 2022). L’esigenza di prevenire situazioni di incompatibilità prevale su quella sottesa al trasferimento (Cons. Stato, sez. II, n. 8150 del 2021). Nel caso concreto il provvedimento ha ponderato adeguatamente il deficit di organico con le esigenze personali, considerata anche la presenza delle due sorelle dell’interessato residenti nelle vicinanze della madre.

In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile. Le spese del doppio grado sono compensate per eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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