Revoca ex art 133 TULPS non elusa da self cleaning tardivo (TAR Puglia n. 12 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata rilasciata ai sensi dell’art. 133 del T.U.L.P.S., la fattispecie di pericolo di infiltrazione criminale prevista dall’art. 257-quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. non viene meno per effetto di misure di self cleaning adottate solo al termine di un procedimento amministrativo durato circa tre anni. Il tardivo allontanamento del soggetto legato ad ambienti criminali, che per lungo tempo ha gestito uomini e mezzi del consorzio, non elide il rischio di condizionamento che la norma intende prevenire, trattandosi di fattispecie di pericolo non ancorata all’attualità del singolo fatto. In presenza di un atto plurimotivato, il riscontro della legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice sorregge il provvedimento e conduce al rigetto dell’intero ricorso, restando assorbite le censure relative alle ulteriori rationes decidendi.
Il Fatto
Il Prefetto di Foggia ha rilasciato al consorzio ricorrente, con decreti del 1995 e del 2005, l’autorizzazione ex art. 133 del T.U.L.P.S. per la vigilanza dei beni di proprietà dei consociati in agro di Trinitapoli e Cerignola. All’esito di un procedimento avviato nel maggio 2018 e proseguito con comunicazioni integrative nel 2020 e nel 2021, il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha revocato il titolo autorizzatorio con decreto del 7 maggio 2021.
La revoca si fonda su quattro ordini di ragioni: gravi e reiterate inadempienze nella gestione del sodalizio, carenza della capacità economico-finanziaria con situazione debitoria erariale, carenza dei requisiti soggettivi in capo ai componenti degli organi statutari e rischio di condizionamento per contiguità con ambienti criminali locali. Il consorzio impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia, contestando la sussistenza e la rilevanza ostativa delle circostanze poste a fondamento della revoca. L’istanza cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il collegio qualifica la revoca come provvedimento plurimotivato e concentra l’analisi sul profilo del rischio di infiltrazione, che la stessa ricorrente riconosce centrale. Il Prefetto ha ritenuto sussistenti elementi e indizi rilevanti sotto il profilo del concreto pericolo di infiltrazioni ambientali, ipotesi prevista dall’art. 257-quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
Di particolare rilievo è risultata la posizione del Vice Presidente del consorzio, titolare dell’incarico di coordinatore del personale: padre di due pregiudicati apicali di un clan attivo nel territorio, con numerosi precedenti per gravi reati, e fratello di soggetti coinvolti in vicende di assunzioni fittizie e destinatari di interdittiva antimafia. Nel giugno 2020, a bordo di un’auto recante i segni distintivi del consorzio, è stata rinvenuta un’arma prontamente utilizzabile; il soggetto, privo di licenza, è stato deferito per porto abusivo d’armi. Le informative di polizia hanno rappresentato il possibile ruolo della famiglia nella faida tra clan in atto sul territorio.
La ricorrente non contesta le risultanze investigative, ma assume che le misure di self cleaning adottate nel corso del procedimento avrebbero reso non più attuale il pericolo. Le dimissioni del Vice Presidente e del Presidente sono state rassegnate il 22 aprile 2021 e il consiglio di amministrazione si è dimesso in blocco il giorno successivo, con rinnovo delle cariche il 23 maggio 2021.
L’argomentazione non persuade. La fattiva ingerenza del Vice Presidente nella gestione è perdurata fino a due settimane prima dell’adozione della revoca, essendo egli rimasto membro del consiglio anche dopo l’autosospensione, e la sua presenza nella sede consortile è stata accertata nel marzo 2021. Il collegio sottolinea che le misure sono intervenute solo al termine di un procedimento durato tre anni, che il soggetto non è stato allontanato nonostante i gravi fatti del giugno 2020 e che proprio l’azzeramento di tutte le cariche dimostra l’impossibilità di risanamento dopo anni di gestione continuativa da parte di un soggetto legato ad ambienti criminali.
La norma configura una fattispecie di pericolo, che non può dirsi venuta meno per il solo tardivo allontanamento di chi per lungo tempo ha gestito uomini e mezzi del consorzio, giungendo a circolare abusivamente armato su un’auto con i segni distintivi del sodalizio. Il Prefetto ha quindi fatto corretto uso della potestà discrezionale di revoca. Il ricorso è infondato e va respinto, con assorbimento delle ulteriori censure; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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