Revoca dell’accoglienza e comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lazio n. 200 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, in linea generale, la revoca delle misure di accoglienza adottata senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, data l’incidenza della misura sui diritti fondamentali dello straniero. L’omissione non può tuttavia essere censurata quando la comunicazione sia stata effettivamente inviata e il destinatario non abbia replicato, né quando la gravità delle condotte poste in essere dall’ospite integri quelle ragioni di urgenza che consentono di derogare alle garanzie partecipative. La revoca è legittima ogniqualvolta i comportamenti dello straniero mettano a repentaglio l’ordinato funzionamento delle strutture di accoglienza e la regolare convivenza al loro interno. Il generico richiamo all’allarme sociale, privo di riscontro, non vale di per sé a fondare la deroga; rileva invece la condotta concretamente accertata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino ospite di un centro di accoglienza e destinatario di misure disposte ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, impugna il provvedimento con cui la Prefettura competente ha disposto la revoca delle misure medesime. A fondamento dell’atto l’Amministrazione pone la ripetuta violazione delle regole elementari di convivenza, con minaccia, da ultimo, anche nei confronti di un operatore della struttura e con necessario intervento delle forze dell’ordine.
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, e il ripristino dell’inserimento nel progetto di accoglienza. Deduce la violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, per mancata comunicazione di avvio del procedimento in assenza di ragioni di urgenza, e dell’art. 22, d.lgs. n. 142 del 2015, per difetto dei presupposti di gravità e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui è illegittima la revoca delle misure di accoglienza non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, stanti le gravi conseguenze che la misura determina sul godimento dei diritti fondamentali dello straniero. A sostegno richiama un orientamento consolidato, tra cui Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018 n. 5445 e plurime pronunce della stessa sezione staccata. L’omissione non può essere giustificata con un generico allarme sociale, che non integra da solo le ragioni di urgenza derogatorie delle garanzie partecipative.
Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale accerta che le prescritte comunicazioni previe sono state inviate e che il ricorrente non ha prodotto memoria alcuna. Il primo motivo è pertanto infondato. In via ulteriore, il Collegio osserva che l’allarme sociale richiamato dalla Prefettura avrebbe comunque giustificato l’adozione di un provvedimento urgente, attesa la gravità delle condotte documentate dalle relazioni e segnalazioni in atti.
Quanto al secondo ordine di censure, la decisione individua la ratio della disciplina nel garantire l’ordinato funzionamento delle strutture di accoglienza. La revoca può quindi essere disposta ogniqualvolta i comportamenti dello straniero mettano a repentaglio tali esigenze, secondo un indirizzo richiamato anche da TAR Toscana, sez. II, 8 febbraio 2018 n. 249 e TAR Piemonte, sez. I, 28 novembre 2016 n. 1460.
Il comportamento accertato, non contestato nella materialità, consistente nella minaccia di atti volti a impedire l’allontanamento della responsabile del centro, integra gli estremi per disporre la revoca. Secondo una valutazione logica e ragionevole, esso costituisce fonte di pericolo per il funzionamento della struttura e la regolare convivenza. Anche il secondo motivo è dunque respinto.
Il Collegio rileva infine che l’atto era conforme a legge al momento dell’adozione, mentre l’avvenuta abrogazione della lettera e) dell’art. 23 per effetto del d.l. 10 marzo 2023 n. 20 legittima una nuova richiesta alla luce della disposizione sopravvenuta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e liquidazione al difensore del ricorrente dell’importo per gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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