La diffida non riapre i termini per l’azione avverso il silenzio (TAR Sicilia n. 17 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui il privato sollecita l’amministrazione a concludere un procedimento già avviato non integra una nuova istanza e non è idonea a produrre effetti novativi sull’obbligo di provvedere. Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio, previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento originario, non dal sollecito. La riproponibilità dell’istanza è ammessa solo ove ne ricorrano i presupposti e la stessa valga ad avviare un nuovo procedimento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso fondato su una mera diffida quando il termine sia già decorso.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società in liquidazione aveva chiesto in più occasioni all’amministrazione la determinazione del saldo del contributo pubblico concesso all’impresa, con note del 15 aprile 2020 e del 28 luglio 2022. Con nota del 25 gennaio 2024 ha nuovamente invitato l’amministrazione a concludere il procedimento, senza ottenere riscontro.
Il ricorrente ha quindi agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Si sono costituiti il Ministero competente, che ha imputato l’inerzia alla mancata produzione della documentazione antimafia, e altri enti, che hanno chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha accolto la domanda di estromissione del Ministero dell’economia e della Cassa depositi e prestiti, rilevando che essi erano stati chiamati in giudizio solo per conoscenza, senza che contro di loro fosse formulata alcuna domanda.
Nel merito, la questione centrale riguarda la qualificazione della nota del 25 gennaio 2024. Il Collegio l’ha ritenuta un atto di diffida, e non una nuova istanza. Il tenore letterale della nota, che invita «ancora una volta» a concludere il procedimento richiamando le precedenti missive rimaste senza riscontro, conferma tale natura.
Da questa qualificazione discende l’inammissibilità del ricorso. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. consente la proposizione dell’azione entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione, salva la riproponibilità dell’istanza ove ne ricorrano i presupposti. La diffida, atto extraprocessuale che sollecita l’esecuzione di un’obbligazione già sorta, produce il solo effetto di sollecitare l’adempimento e non è idonea a determinare effetti novativi.
Il Collegio richiama sul punto la sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 724 del 2022 e la pronuncia del C.G.A.R.S. n. 302 del 2023, che confermano l’insufficienza della diffida a integrare l’obbligo di provvedere su una nuova istanza.
Nel caso concreto, il termine annuale risultava ampiamente decorso rispetto alle istanze del 2022 e del 2020, senza che il sollecito del gennaio 2024 potesse rimettere il ricorrente in termini. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’andamento della vicenda.
Nota della Redazione
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