Revocatoria ordinaria: credito probabile e scientia damni per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 218 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria il credito del revocante non deve essere accertato, ma soltanto ritenuto probabile, e non è necessario aver previamente introdotto il giudizio di accertamento. Ai fini dell’eventus damni rileva non solo la variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche quella qualitativa, quando la conversione in beni facilmente occultabili renda più difficile la soddisfazione dei creditori. La scientia damni è provabile per presunzioni, valorizzando l’appartenenza delle parti al medesimo gruppo societario e la conoscenza delle ragioni creditorie. Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge, solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile.

Il Fatto

La società creditrice, per un credito di Euro 537.173,38 ancora sub iudice, ha agito in revocatoria ordinaria avverso la vendita di un opificio industriale avvenuta tra due società dello stesso gruppo, alienante la debitrice e acquirente altra società poi fusasi nella capofila. Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto; la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione.

Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’insussistenza della legittimazione e dell’interesse del creditore, la carenza di legittimazione passiva per preteso accollo liberatorio, gli errori sull’eventus damni e sulla scientia damni.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi sulla legittimazione. Sul primo, i giudici di merito hanno accertato i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione, adottando una nozione lata del credito idonea a fondare la revocatoria. Il giudizio ex art. 2901 c.c. attiene alla conservazione della garanzia patrimoniale e non all’accertamento del credito, che va ritenuto probabile: non è richiesta nemmeno la preventiva introduzione del giudizio di accertamento. La circostanza della soccombenza nel giudizio parallelo non scalfisce tale conclusione, poiché l’azione non persegue scopi restitutori.

Sul secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: la tesi dell’estinzione del debito per accollo liberatorio è questione nuova, non affrontata nella sentenza di appello e non dedotta in merito secondo i criteri dell’art. 366 c.p.c. Le doglianze tendono a contrapporre alla motivazione dei giudici una diversa lettura delle risultanze, mentre la loro valutazione è riservata al giudice del merito.

Sui motivi terzo e quarto, la Corte li ritiene inammissibili sotto triplice profilo. Anzitutto opera l’esclusione prevista dall’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. della possibilità di ricorrere ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso sentenza d’appello che conferma quella di primo grado: il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, onere non assolto. In secondo luogo, il controllo sulla motivazione investe solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge, restando escluso il parametro della sufficienza. In terzo luogo, le censure, dietro la formale intestazione, invocano una rivalutazione del merito.

La Corte conferma la correttezza del ragionamento presuntivo sulla scientia damni, valorizzando l’appartenenza delle società al medesimo gruppo, i vincoli tra i rappresentanti, la condivisione di sede e indirizzo di posta. Il pregiudizio può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio, quando renda più difficile la soddisfazione dei creditori. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *