Comune non consumatore e passaggio a salvaguardia ex lege (Cass. civ. Sez. III n. 26209 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, è riferita esclusivamente alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Ne consegue che l’ente pubblico locale, ancorché privo di scopo di lucro, non può invocare la disciplina consumeristica, con la conseguente inapplicabilità del foro esclusivo del consumatore di cui all’art. 33, lett. u), Cod. Consumo. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469 bis c.c. e dell’art. 3 del Codice del Consumo è manifestamente infondata, perché la definizione interna recepisce fedelmente la direttiva 93/13/CEE, già ritenuta conforme a Costituzione. In tema di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia, il subentro dell’esercente aggiudicatario opera ex lege e la comunicazione all’utente delle nuove condizioni economiche integra una norma di condotta, non una regola di validità: la sua omissione non determina nullità, ma apre al solo rimedio risarcitorio.
Il Fatto
Tra il 2006 e il 2008 un Comune stipulava con un fornitore contratti di fornitura elettrica regolati dalle relative condizioni tecnico-economiche. Dal 1° gennaio 2011 il fornitore applicava unilateralmente le condizioni del regime di salvaguardia, con aumento degli importi a parità di consumi. Il Comune sospendeva i pagamenti e passava poi al mercato libero. Nel frattempo i crediti erano ceduti a una banca, che otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per oltre 625.000 euro, relativi al periodo febbraio 2012-ottobre 2013.
Il Comune proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale e l’illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione della normativa consumeristica e dei precetti costituzionali, per avere la corte di merito negato al Comune la qualità di consumatore. La Corte dichiara il motivo infondato. L’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005 definisce consumatore la sola persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività eventualmente svolta, in coerenza con l’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 469 del 2002), che ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di limitare la tutela alle persone fisiche, e l’orientamento consolidato di legittimità, nonché la giurisprudenza unionale da ultimo ribadita nella sentenza 9 marzo 2023, C-177/22. La nozione di consumatore va interpretata restrittivamente, con riferimento alla posizione assunta nel singolo contratto, e il riferimento alla “persona” individua il solo individuo, con esclusione della persona giuridica pubblica.
La Corte esclude altresì il contrasto con i parametri costituzionali. La disciplina consumeristica si colloca in un settore di armonizzazione del diritto dell’Unione, presidiato dagli artt. 4, 12, 114 e 169 TFUE. Dal primato del diritto dell’Unione deriva che, ove l’armonizzazione sia completa, non è consentito invocare parametri interni, ancorché più elevati, per alterare lo standard eurounitario. La questione è quindi manifestamente infondata.
Il secondo motivo, connesso al primo, è infondato: dalla esclusione della qualità di consumatore in capo al Comune discende la non applicabilità del foro esclusivo del consumatore. Il terzo motivo, sulla notifica del decreto ingiuntivo e sull’art. 156 c.p.c., è inammissibile: il ricorrente non ha censurato in modo specifico l’autonoma ratio decidendi fondata sull’esistenza della delega al domiciliatario, rispetto alla quale la motivazione si consolida, non essendo sufficiente la contestazione generica.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ribadisce che, nel regime di salvaguardia disciplinato dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, il subentro dell’esercente aggiudicatario opera ex lege, dando luogo a uno scambio senza accordo: la comunicazione delle condizioni economiche è norma di condotta, alla cui omissione non consegue nullità, ma il solo rimedio risarcitorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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