Revocazione per contrasto di giudicati esclusa se i precedenti riguardano altri soggetti (Cons. Stato n. 4357 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per contrasto di giudicati prevista dall’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che la sentenza impugnata sia contraria a una precedente pronuncia passata in giudicato tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima situazione giuridica sostanziale. Il rimedio è escluso quando il contrasto è argomentato sulla base di precedenti di giurisprudenza riguardanti controversie tra soggetti diversi, la cui applicazione al caso concreto è rimessa all’autonomia decisionale del giudice. Occorre inoltre che il giudice della sentenza revocanda non abbia pronunciato sulla relativa eccezione: se sul giudicato preesistente vi è stato dibattito processuale e il giudice lo ha ritenuto non pregiudicante, l’eventuale errore resta sottratto al rimedio e non può trasformarsi in un mezzo di impugnazione a critica illimitata.
Il Fatto
Il ricorrente, paziente che ha contratto la talassemia a causa di trasfusioni di sangue infetto, aveva presentato domanda di adesione alla procedura transattiva prevista per i casi di malattia contratta per via trasfusionale. Il Ministero della salute aveva respinto l’istanza sul presupposto che il contenzioso risarcitorio civile non fosse più pendente al momento dell’emanazione del provvedimento.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso; la Sezione Terza, in appello, lo aveva rigettato con la sentenza 5 marzo 2024, n. 2146. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione di quella decisione, deducendo un unico motivo sotto il profilo rescindente: la sentenza sarebbe contraria a due precedenti passati in giudicato relativi a fattispecie analoghe, con conseguente violazione del principio conformativo desumibile dagli artt. 3 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione delle Amministrazioni intimate e dichiara il ricorso inammissibile. Muove dall’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., che consente la revocazione se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Il presupposto è individuato nella necessità di un contrasto fra giudicati sostanziali: la ratio del rimedio è evitare che coesistano due statuizioni incompatibili, parimenti vincolanti per le medesime parti e relative alla stessa situazione giuridica sostanziale, così da rendere impossibile stabilire quale accertamento prevalga. La preclusione da giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato il bene della vita preteso.
La Sezione richiama la lettura consolidata dei requisiti, che devono concorrere in via cumulativa: il contrasto con una precedente pronuncia irrevocabile tra le parti e la mancata pronuncia sull’eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Su quest’ultimo punto è richiamata l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2017: se il giudicato preesistente è stato oggetto di dibattito e il giudice ha ritenuto la causa non pregiudicata, si potrà al più configurare un errore di giudizio, sottratto alla revocazione.
Nel caso concreto manca del tutto il presupposto. Le censure del ricorrente richiamano pronunce rese in giudizi tra soggetti diversi dalle parti in causa ed estranei all’oggetto del procedimento: si tratta di precedenti che non costituiscono un giudicato esterno e che, al più, possono fondare un errore di diritto, mai una causa di revocazione. Non si registra alcuna pronuncia passata in giudicato tra le parti di segno contrario alla decisione impugnata.
La doglianza, osserva ancora il Collegio, si appunta in realtà sul comportamento dell’Amministrazione e sulla sua incoerenza rispetto a fattispecie analoghe, e non sulla sentenza. Le ulteriori censure, dedotte soltanto nella memoria di replica e non nel ricorso introduttivo, sono parimenti inammissibili. Le spese del grado sono compensate in ragione dei delicati interessi sottesi alla materia.
Nota della Redazione
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