Spese per cessazione della materia del contendere e principio del soccombere virtuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 171 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela degli atti impugnati non fa venir meno il diritto della parte ricorrente al rimborso delle spese processuali. Quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ritiri i propri atti riconoscendone in via implicita l’illegittimità, il giudice applica il principio del soccombere virtuale e condanna la stessa al pagamento delle spese in favore del ricorrente. La valutazione della fondatezza dei motivi, ai fini della pronuncia sulle spese, resta affidata al giudice, che la desume dal contenuto dell’atto di ritiro. Il ritiro degli atti, se motivato dalla ravvisata sussistenza dei vizi dedotti, integra un riconoscimento della ragione sostanziale della parte privata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Trentino-Alto Adige una serie di atti con cui il Comune e la Provincia autonoma avevano modificato il piano urbanistico comunale, inserendo una nuova tratta dell’impianto di risalita e modificando le norme di attuazione. Il ricorso censurava, tra l’altro, la violazione delle regole procedurali in materia di valutazione ambientale strategica e la mancata considerazione del potenziale pericolo per la salute e la sicurezza connesso al tracciato prescelto.
Nel corso del giudizio l’amministrazione comunale annullava in autotutela i propri atti, e la Provincia disponeva l’annullamento d’ufficio della delibera di approvazione. Il ricorrente chiedeva quindi la definizione del giudizio con pronuncia sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che tutti gli atti impugnati sono stati ritirati in via di autotutela nel corso del processo. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile alcun interesse alla decisione sul merito.
La questione centrale riguarda le spese. Il TAR richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e il principio del soccombere virtuale, in forza del quale la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese della parte che, con il proprio comportamento successivo, ha determinato quella cessazione riconoscendo la fondatezza delle doglianze avversarie.
Il Collegio verifica in concreto il presupposto di tale riconoscimento. Il Comune ha annullato i propri atti dopo aver esaminato i motivi del ricorso, e in particolare le censure relative ai vizi procedurali nella valutazione ambientale strategica, ammettendo così la fondatezza del ricorso. L’annullamento non è dunque intervenuto per ragioni di mero opportunità, ma come reazione ai profili di illegittimità contestati.
Su questa base il TAR conclude che, secondo il principio del soccombere virtuale, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto se non fosse intervenuta la cessazione. Le parti intimate vanno pertanto condannate al rimborso delle spese in favore del ricorrente.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune e la Provincia, in solido, alla rifusione delle spese di lite per complessivi 3.000,00 euro, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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