Revocazione per nuovi documenti: decisività e impossibilità di produzione (Cons. Stato n. 2912 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado è ammessa, a norma dell’art. 395, co. 1, n. 3), c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., soltanto se dopo la sentenza siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. I due requisiti sono concorrenti: la decisività va valutata in rapporto al thema decidendum già scrutinato dal giudice, non alla semplice novità del documento. È inammissibile il ricorso che riproponga, attraverso atti sopravvenuti, una tesi difensiva già esaminata e respinta, senza provare il fatto decisivo che la sentenza aveva ritenuto non dimostrato. L’eventuale errore di valutazione del giudice della revocanda resta un error in judicando, estraneo al rimedio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso una sentenza di ottemperanza del TAR Lazio, deducendo l’inottemperanza di Roma Capitale alla sentenza di cognizione del 2017 relativa al complesso edilizio ove è situata la sua unità abitativa. Il Cons. Stato, con sentenza della Sezione Seconda del 29 aprile 2025, aveva respinto l’appello, ritenendo il giudicato integralmente eseguito per effetto della determina comunale che aveva archiviato i procedimenti di annullamento d’ufficio delle D.I.A. e aveva dato atto del rigetto delle istanze di condono pendenti.
Il ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 395, co. 1, n. 3), c.p.c., affermando che, dopo la sentenza, sarebbero emersi due atti del commissario ad acta attestanti l’esistenza di due istanze di condono relative all’intero fabbricato comprendente il suo appartamento. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dei presupposti del rimedio: la decisività del documento e l’impossibilità di produzione nel giudizio di appello per forza maggiore o fatto dell’avversario. Su questo secondo profilo la sentenza revocanda offriva già un dato rilevante: le due istanze richiamate dal ricorrente erano state espressamente menzionate nei paragrafi 7.3 e 7.7 della pronuncia, perché prodotte e dedotte dall’appellante nelle memorie del 19.9.2024 e del 27.3.2025.
Il punto centrale concerne la decisività. La sentenza revocanda aveva già affrontato la tesi secondo cui le istanze riferite al fabbricato includessero anche l’unità abitativa del ricorrente, respingendola: la documentazione dimostrava istanze relative all’intero edificio, non agli specifici abusi dell’appartamento. L’assenza di prova di una domanda specificamente pertinente era stata ritenuta da sola ostativa all’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
La Corte chiarisce che la correttezza di quella valutazione non è sindacabile in revocazione: anche a volerla ritenere erronea, si tratterebbe di un error in judicando, estraneo al perimetro del rimedio. Rilevante sarebbe soltanto la sopravvenienza di documenti capaci di smentire quel convincimento, cioè atti a provare l’esistenza di un’istanza di condono avente ad oggetto specificamente l’unità abitativa del ricorrente.
Tali documenti mancano. Gli atti invocati attestano, al pari di quelli già in atti, l’esistenza di istanze riferite all’intero fabbricato. Difetta quindi il carattere di decisività richiesto dall’art. 395, co. 1, n. 3), c.p.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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