Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione equitativa del giudice (Cons. Stato n. 2911 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice amministrativo, che non è tenuto a motivare in modo analitico quando applica la regola della soccombenza. Tale potere incontra però un limite: non possono essere liquidate somme simboliche, lesive del decoro professionale. La determinazione del compenso deve quindi rispettare i valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur nella considerazione della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto per le prestazioni seriali prive di specifiche questioni. La natura seriale del contenzioso e l’assenza di difese dell’amministrazione giustificano una riduzione, non lo scostamento dai minimi in misura tale da svuotare la pretesa. La statuizione sulle spese è riformabile in appello e la relativa motivazione può essere integrata dal giudice di secondo grado.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00. Per l’esecuzione di quel giudicato propose ricorso al TAR Puglia, che lo accolse liquidando le spese in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

L’appellante censura proprio il capo sulle spese: la liquidazione sarebbe inferiore al minimo di euro 800,00 che le ultime pronunce del Consiglio di Stato considerano congruo. Il Ministero resiste richiamando i criteri generali di determinazione del compenso e valorizzando il carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, l’assenza di difese e la possibilità di liquidare anche sotto i minimi tariffari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio consolidato: il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere riservato, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale, come chiarito da Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023.

Su questa base la liquidazione operata dal primo giudice risulta non corretta: essa si pone al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio corregge però l’impostazione dell’appellante su un punto: la motivazione del TAR non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La riduzione è dunque legittima nel principio, ma non nella misura.

La soluzione viene individuata nel richiamo alle recenti decisioni della Sezione su casi identici (Cons. Stato, Sez. VII, n. 710 del 28 gennaio 2026, nn. 2260 e 2263 del 17 marzo 2026). In coerenza con quei precedenti, e conformemente alle richieste della stessa appellante, la sentenza è riformata determinando in euro 800,00 l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Quanto al grado di appello, le spese seguono la soccombenza. Poiché il valore della controversia in secondo grado è circoscritto alle sole spese legali del primo grado, essendo impugnato unicamente quel capo, il Collegio liquida in favore dell’appellante euro 300,00, oltre accessori, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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