Pensione privilegiata militare e aumento percentualista per ogni anno di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 18 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata del personale militare cessato dal servizio per infermità, il richiamo operato dall’art. 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973 all’art. 52, comma 1, dello stesso decreto va inteso nel senso che il requisito dei quindici anni di anzianità contributiva, sufficiente per l’accesso alla pensione normale, resta vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio. Al di fuori di tale ipotesi i quindici anni non sono più sufficienti e trovano applicazione le regole del d.lgs. n. 165/1997. Ne consegue che al militare cessato per infermità, il quale non abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi vigenti per il pensionamento normale, la pensione privilegiata va liquidata con il metodo percentualista dei commi 2 e 3 dell’art. 67, con diritto all’aumento dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, nei limiti dell’art. 54, comma 1.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare sino al settembre 2022, è cessato dal servizio per inidoneità permanente riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’I.N.P.S. gli ha conferito la pensione di privilegio con decorrenza amministrativa dal settembre 2022, liquidandola secondo il metodo c.d. decimista.
Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione della maggiorazione dello 0,70 per cento per ogni anno di servizio utile prevista dall’art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati e rivalutazione. L’Ente previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto, ritenendo corretto il proprio operato sul presupposto del raggiungimento della soglia dei quindici anni di servizio utile.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla scelta tra il metodo percentualista e il metodo decimista per la liquidazione della pensione privilegiata. Il Giudice ricostruisce l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973: i commi 2 e 3 parametrano la pensione alle categorie di ascrivibilità e riconoscono l’aumento dello 0,20 o dello 0,70 per cento per ogni anno di servizio utile ai militari che non abbiano maturato l’anzianità per la pensione normale; il comma 4 prevede invece la liquidazione nella misura della pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole, qualora sia raggiunta l’anzianità indicata dall’art. 52, comma 1.
Il Collegio aderisce all’orientamento espresso dalla Sezione d’Appello per la Regione Siciliana con la sentenza n. 23/2023. Il richiamo dell’art. 67, comma 4, all’art. 52, comma 1, va riferito alla sola ipotesi di cessazione per infermità: solo in tal caso il possesso dei quindici anni di anzianità contributiva è sufficiente per l’accesso alla pensione normale. Fuori da questa ipotesi, il personale militare soggiace alla regolazione del d.lgs. n. 165/1997 e occorre la massima anzianità contributiva.
Il Giudice richiama la pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2005/QM, che ha elaborato l’espressione dell’assorbimento della pensione normale nella privilegiata, e la Corte cost. n. 151 del 1981. La pensione privilegiata ordinaria implica sempre la cessazione del rapporto per inabilità permanente al servizio.
Nel caso concreto, alla data del transito nei ruoli civili il ricorrente non aveva maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per il pensionamento normale. Il trattamento avrebbe quindi dovuto essere liquidato secondo i commi 2 e 3 dell’art. 67, con conseguente diritto al beneficio del comma 3.
Il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione, agli arretrati, agli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali non è esaminata, essendo la decorrenza del diritto agli arretrati inferiore al quinquennio dal primo atto interruttivo. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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