Revocazione per errore di fatto solo se emerge l’abbaglio dei sensi (Cons. Stato n. 1682 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto quale vizio revocatorio, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiede una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, un punto non controverso e non espressamente motivato e un rapporto di causalità con la decisione. Occorre il c.d. abbaglio dei sensi, non essendo revocabile la pronuncia che si limiti a valutare erroneamente le risultanze processuali o il materiale probatorio. Non integra errore di fatto la mera omessa confutazione analitica delle difese di parte, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emerga la loro complessiva reiezione. La sentenza che menzioni espressamente il documento asseritamente ignorato esclude la configurabilità del vizio.

Il Fatto

Il TAR del Lazio aveva annullato l’aggiudicazione a favore di una società della concessione del servizio di ristorazione presso le sedi di un ente previdenziale, ravvisando tre ragioni escludenti a carico dell’aggiudicataria. Gli appelli proposti dall’aggiudicataria e dall’ente, riuniti, erano stati accolti dal Consiglio di Stato con una precedente pronuncia, che aveva respinto il ricorso introduttivo e le censure riproposte.

La società originaria ricorrente ha quindi proposto revocazione avverso quella sentenza, deducendo sul piano rescindente l’errore di fatto consistente nell’omessa percezione di due documenti e nell’omessa pronuncia sulle proprie deduzioni difensive; sul piano rescissorio ha chiesto dichiararsi l’infondatezza degli appelli riuniti. L’ente e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificandolo come richiesta di riesame nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce innanzitutto i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: la percezione erronea del contenuto materiale degli atti, l’incidenza su un punto non controverso e non espressamente motivato, e la valenza causale rispetto alla statuizione. L’errore deve apparire con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2431 del 2015 e a Cons. Stato, Sez. IV, n. 6006 del 2013. Non è configurabile quando si lamenti una mera erronea valutazione delle risultanze processuali, come ribadito da Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 2001 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 729 del 2022.

Quanto al primo motivo, il contratto asseritamente ignorato è espressamente menzionato dalla sentenza revocanda ai § 9.1 e 9.5: ciò esclude la mancata percezione del documento e sposta la questione sul terreno dell’idoneità probatoria. Il passaggio sul quale insiste la ricorrente non implica che il Collegio abbia ritenuto decisivo l’accertamento dell’attività svolta in concreto, attenendo la prova mancante alla valutazione espressa nel certificato e alla sua pertinenza all’oggetto dell’affidamento. L’idoneità del certificato è stata comunque affermata sul convincimento che la ristorazione collettiva comprendesse la somministrazione mediante distributori automatici, giudizio non rivedibile in sede revocatoria.

La Sezione aggiunge un ulteriore profilo: la censura originaria investiva l’idoneità in sé del contratto, non l’attività concretamente svolta, con conseguente mutatio libelli. Quanto al secondo motivo, non costituisce errore di fatto la mera omessa pronuncia su deduzioni difensive, perché il giudice non è tenuto a confutarle analiticamente, bastando che dal complesso della motivazione emerga che esse sono state esaminate e ritenute non condivisibili.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di lite in favore dell’amministrazione e della controinteressata. La decisione si fonda sul principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015 e Cass., Sez. Un., n. 26242 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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