Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il PGT (TAR Lombardia n. 3313 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli strumenti di pianificazione urbanistica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione accolga l’istanza del privato diretta a conseguire il medesimo risultato sostanziale perseguito in giudizio, rendendo così inutile la pronuncia di annullamento. La pronuncia di improcedibilità presuppone una sopravvenienza che elimini ogni utilità della decisione, assicurando al ricorrente il bene della vita richiesto per via amministrativa. In tale ipotesi il giudice non scende all’esame del merito dei motivi di impugnazione, e le spese possono essere compensate in presenza di accordo tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile degradato e abbandonato nel territorio comunale, ha impugnato la variante generale al Piano di Governo del Territorio nella parte in cui inseriva il fabbricato tra gli Ambiti del tessuto prevalentemente residenziale a medio/bassa densità, disciplinati dall’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. L’inclusione in tale ambito, secondo la parte, non avrebbe consentito la realizzazione di tutti gli interventi edilizi ammessi dalla legge, sviluppando la volumetria esistente e già assentita.
Nelle osservazioni alla variante adottata il ricorrente aveva chiesto, tra l’altro, l’inserimento dell’immobile tra quelli oggetto di rigenerazione e tra gli immobili dismessi ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 come modificata dalla legge regionale n. 18 del 2019. Le osservazioni erano state respinte in sede di controdeduzione, con approvazione definitiva della variante.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza le difese delle parti costituite hanno congiuntamente segnalato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Comune, in data 30 giugno 2025, ha comunicato al ricorrente che il procedimento avviato per l’inclusione dell’immobile tra gli immobili dismessi ai sensi dell’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005 si è concluso con esito positivo.
Il Collegio ha preso atto di tale sopravvenienza e ha rilevato che essa realizza il risultato sostanziale che il ricorrente perseguiva con l’impugnazione. Una volta riconosciuto dall’amministrazione il regime più favorevole richiesto, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito.
Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, astenendosi dall’esaminare i motivi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’improcedibilità sopravvenuta opera quando la pronuncia giurisdizionale non è più idonea a produrre un’utilità concreta per la parte ricorrente.
Quanto alle spese, in ragione dell’accordo intervenuto tra i difensori delle parti costituite, il Collegio le ha compensate.
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Nota della Redazione
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