Decadenza dalla concessione demaniale per reiterato preposizionamento di ombrelloni (Cons. Stato n. 1679 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sulle spiagge libere con servizi opera come principio generale e la sua violazione, reiterata per tre volte, integra la fattispecie di inadempienza che impone all’amministrazione comunale di dichiarare la decadenza. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di espressa previsione di perentorietà, ha natura ordinatoria o sollecitatoria e il suo superamento non vizia il provvedimento. La decadenza costituisce atto vincolato al verificarsi del presupposto, con esclusione di ogni valutazione di proporzionalità, e l’accertamento contenuto nei verbali, non impugnati, fa fede fino a querela di falso.
Il Fatto
La società appellante gestiva un chiosco-ristoro su una piazzola di sosta del lungomare, con autorizzazione all’installazione di un manufatto di facile rimozione di supporto alla balneazione. L’art. 17 delle prescrizioni dell’autorizzazione consentiva la fornitura giornaliera a noleggio di ombrelloni, da collocare sull’arenile libero e da rimuovere a fine giornata.
A seguito di tre sopralluoghi, sfociati in altrettanti verbali, il Comune di Sabaudia ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione per reiterata violazione del divieto di preposizionamento. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sul termine di conclusione del procedimento. In difetto di una specifica previsione di perentorietà, il termine ha natura ordinatoria o sollecitatoria, con la conseguenza che il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento, come affermato da Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il ritardo, inoltre, si è reso necessario per riscontrare le reiterate istanze di accesso documentale.
Nel merito, la Corte conferma che la società si è resa responsabile della reiterata violazione del divieto di preposizionamento: i tre verbali hanno accertato, rispettivamente, trentacinque attrezzature, circa cento attrezzature e quattro aste con ottantaquattro basi collocate sul demanio prima della stipula del noleggio.
Quanto alla successione dei regolamenti regionali, il Collegio ribadisce che il regolamento regionale n. 19/2016 ha abrogato il precedente regolamento n. 11/2009, invocato dall’appellante. L’art. 5, comma 8, stabilisce che l’accertata violazione del divieto, reiterata per tre volte, configura l’inadempienza di cui all’art. 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale il Comune dichiara la decadenza.
Non rileva che il regolamento sia successivo al rilascio delle autorizzazioni del 2009: il punto 17 delle prescrizioni già imponeva la rimozione a fine giornata. La previsione regolamentare non contraddice la concessione, ma appresta strumenti di rispetto che l’amministrazione era abilitata a usare. La decadenza è quindi atto vincolato, con esclusione di qualsiasi valutazione di proporzionalità.
È infondata la censura sull’orario dei controlli: i verbali fanno fede fino a querela di falso e non sono stati impugnati. L’adempimento di altri obblighi concessori non controbilancia le condotte vietate. La decadenza riguarda entrambe le autorizzazioni, quella del chiosco e quella del noleggio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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