Revocazione per errore di fatto: confine tra percezione e valutazione giuridica (Cons. Stato n. 7470 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà processuale, in una svista materiale che induce il giudice a decidere su un presupposto fattuale palesemente contrastante con le risultanze documentali. Non integra tale vizio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né la scelta del criterio logico con cui il giudice ha ritenuto provato un fatto. Il contrasto tra giudicati rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. richiede un’incompatibilità tra i rispettivi comandi giuridici, tale che l’attuazione dell’uno escluda necessariamente l’attuazione dell’altro, non un semplice contrasto logico o argomentativo tra motivazioni.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto un’area destinata a stabilimento balneare. Con ricorso al TAR per il Lazio, integrato da motivi aggiunti, impugnava gli atti con cui Roma Capitale aveva rideterminato i canoni demaniali per gli anni 2018, 2019 e 2020, censurando l’erronea applicazione dei valori OMI per le opere pertinenziali e l’illegittima maggiorazione per alta valenza turistica. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso. Su appello di Roma Capitale, il Consiglio di Stato riformava la sentenza e respingeva integralmente il ricorso originario.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per revocazione, deducendo due errori di fatto: la mancata percezione dell’atto di costituzione di ipoteca sulla proprietà superficiaria, che avrebbe escluso l’incameramento delle pertinenze, e l’omessa considerazione di un precedente giudicato tra le stesse parti sull’annullamento dell’atto impositivo dell’alta valenza turistica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, la Corte chiarisce che l’errore revocatorio postula una falsa percezione della realtà processuale, non una valutazione giuridica dei fatti. La sentenza revocanda aveva ritenuto dimostrato l’incameramento delle opere sulla base della licenza di rinnovo del 24 luglio 2003, valorizzando il contenuto dei titoli concessori rispetto a un atto negoziale tra privati.
Tale scelta costituisce valutazione giuridica sull’idoneità del documento a provare il fatto, sottratta al sindacato revocatorio: il giudizio di revocazione non è un terzo grado di merito. Anche a voler ipotizzare un errore, si tratterebbe di un errore di diritto nella qualificazione dei fatti.
Quanto all’atto di mutuo e costituzione di ipoteca del 2008, la Corte ne esclude la decisività: si tratta di negozio stipulato con un istituto bancario, fondato su dichiarazione unilaterale della parte interessata, inidoneo a comprovare l’intestazione formale della proprietà.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che il contrasto tra giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c. esige incompatibilità pratica e giuridica tra gli effetti delle due decisioni. Nel giudizio a quo le censure sull’alta valenza turistica erano state circoscritte alla sola competenza istituzionale del Municipio, senza contestazione nel merito, e il rinvio per relationem a un separato ricorso non riunito non estende l’oggetto del giudizio.
Non vi è quindi incompatibilità tra la sentenza revocanda e la pronuncia del 2024: l’accertamento dell’una non esclude quello dell’altra. La questione troverà soluzione in sede esecutiva, dove l’amministrazione rinnoverà il solo segmento della procedura di attribuzione del punteggio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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