Terzo condono precluso per nuove superfici anche con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 2009 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere che abbiano determinato nuove superfici o nuovi volumi, anche di modesta entità. È irrilevante la natura relativa del vincolo, poiché la Corte cost. n. 252/2022 ha superato il diverso orientamento espresso dal C.G.A.R.S. con il parere n. 291/2010. La determinazione dell’amministrazione preposta al vincolo assume carattere vincolato, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Non è invocabile la disparità di trattamento rispetto a precedenti esiti favorevoli, né un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva per il solo decorso del tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un manufatto nel Comune di Lipari, presenta istanza di condono ex legge n. 326/2003 per opere consistenti in ampliamenti, ricavati al piano terra e al piano rialzato, per una superficie complessiva dichiarata di mq. 27,36. Il Comune esita favorevolmente la pratica, chiedendo alla Soprintendenza il nulla osta di competenza.
La Soprintendenza, applicando la circolare assessoriale n. 2 del 2022, esprime parere negativo ai fini paesaggistici e ordina la rimessione in pristino dei luoghi. Il Comune di Lipari, preso atto del diniego, rigetta l’istanza di condono. Il ricorrente impugna i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo violazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione, disparità di trattamento, illegittimità derivata e applicabilità dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive in area vincolata sono sanabili solo se congiuntamente ricorrono quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Quanto alla natura del vincolo, il TAR osserva che è sostanzialmente indifferente che esso sia assoluto o relativo. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana di interpretazione autentica e ha chiarito che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 deve ritenersi superato.
Nel caso concreto, l’opera consiste in ampliamenti con nuove superfici, dichiarati come “abuso 1” nella domanda, insiste su area tutelata sin dai decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal Piano paesistico delle Isole Eolie del 2001, ed è stata realizzata in epoca successiva al vincolo. Manca dunque il presupposto essenziale della sanabilità.
Il Collegio respinge il motivo sull’art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la natura vincolata dell’atto esclude la rilevanza del vizio procedimentale, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il richiamo alla circolare n. 2 del 2022, con indicazione degli estremi, soddisfa l’obbligo motivazionale ex art. 3 l. n. 241/1990. La censura sulla disparità di trattamento è inammissibile per genericità e comunque infondata, trattandosi di atti vincolati e non essendo invocabile l’illegittimità altrui.
Quanto all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, la sanzione pecuniaria presuppone l’accertata compatibilità paesaggistica, che richiede l’assenza di nuove superfici o volumi; nella specie vi è stato un incremento, sia pur minimo, di superficie. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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