Revoca NCC illegittima senza parere della commissione consultiva (TAR Toscana n. 1524 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è illegittima quando l’amministrazione omette di acquisire il parere della commissione consultiva prevista dall’art. 4, comma 4, legge n. 21/1992. Nell’esercizio delle funzioni comunali conferite all’Unione, in mancanza di una specifica individuazione del regolamento applicabile, trova applicazione il regolamento adottato dal Comune in cui insiste il servizio. Il carattere desueto dell’organo consultivo e la sua mancata nomina non ne consentono la disapplicazione, perché si tratta di organismo espressamente contemplato dalla legge quadro. La mancanza del parere integra un vizio procedimentale che travolge anche il successivo diniego di autotutela.
Il Fatto
Il caso riguarda la titolare di un’autorizzazione n. 1/2006 per l’attività di noleggio con conducente, rilasciata da un Comune della Garfagnana e gestita in forma associata dall’Unione dei Comuni tramite lo Sportello Unico Attività Produttive. L’Unione disponeva la revoca dell’autorizzazione contestando la carenza di una rimessa operativa sul territorio comunale. Il provvedimento si fondava su accertamenti della Polizia Municipale e su controlli di videosorveglianza, da cui sarebbe emerso che il veicolo sostava abitualmente a Firenze, dove la ricorrente risiede, e non transitava nel territorio comunale.
La ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Toscana e proponeva istanza di riesame, allegando la disponibilità di una nuova autorimessa nel Comune. L’istanza veniva respinta. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche due note dell’Unione del 27 marzo e dell’11 aprile 2024, relative a una richiesta di documentazione integrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza dell’Unione. La doglianza è respinta. L’art. 8 dello Statuto dell’Unione attribuisce all’ente, in luogo e per conto dei Comuni componenti, le funzioni afferenti allo Sportello unico per le attività produttive, che ha adottato gli atti impugnati. Il motivo è infondato a prescindere dal regolamento comunale di volta in volta invocato.
Il nucleo della decisione riguarda il vizio procedimentale dedotto con il secondo motivo. Le parti si contendono l’applicabilità del regolamento comunale n. 5/2015 o del precedente regolamento n. 35/2005. Il Collegio ritiene che il regolamento vigente al momento dell’adozione della revoca sia il n. 5/2015, risultando pubblicato sul sito internet del Comune.
L’obiezione dell’Unione, secondo cui tale regolamento non le sarebbe opponibile, non è condivisa. L’art. 54 dello Statuto dell’Unione prevede che, fino all’emanazione dei propri atti regolamentari, si applichino, per l’esercizio delle funzioni comunali, i regolamenti adottati dai Comuni o da uno di essi individuato dall’organo esecutivo dell’Unione. In assenza di una specifica scelta dell’Unione in ordine al regolamento da applicare per la funzione dello sportello unico, valgono i regolamenti dei singoli Comuni. L’Unione avrebbe quindi dovuto applicare il regolamento n. 5/2015 del Comune interessato.
In forza di tale regolamento, sia in caso di revoca che di decadenza, il responsabile del settore competente deve preventivamente acquisire il parere della commissione di cui all’art. 7. Il Collegio respinge la tesi dell’Unione sulla natura desueta dell’organo e sulla sua mancata nomina. La commissione è espressamente prevista dalla legge quadro n. 21/1992, che all’art. 4, comma 4, ne impone la costituzione presso Comuni e Regioni. Il motivo è pertanto fondato: la revoca è illegittima perché non preceduta dal parere consultivo.
Da tale illegittimità deriva la caducazione automatica del diniego di autotutela dell’11 aprile 2024. L’accoglimento assorbe le ulteriori censure, relative al contenuto del provvedimento. Quanto ai motivi aggiunti, le note impugnate non hanno carattere provvedimentale, come riconosciuto dalla stessa ricorrente: il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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