Revocazione per errore di fatto e illegittimità derivata non deducibile (Cons. Stato n. 4459 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. è rimedio a critica vincolata e presuppone un errore di fatto consistente in un abbaglio dei sensi sulla percezione materiale degli atti di causa. L’errore è revocatorio solo se cade su un punto non controverso, sul quale la sentenza non abbia pronunciato, e se è stato determinante per la decisione. Non integra il vizio la censura che solleciti una diversa valutazione del thema probandum e decidendum, né quella che investa un presupposto dell’atto impugnato rimasto valido ed efficace. La illegittimità derivata da un provvedimento non caducato non è accoglibile e il ricorso che la proponga è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente era proprietaria di un immobile per il quale un commissario ad acta, in esecuzione di un giudicato del TAR Puglia, aveva rilasciato una concessione edilizia in sanatoria. Sopravvenuto un accertamento di lottizzazione abusiva e ingiunta la demolizione, il comune di Bari annullava in autotutela il titolo in sanatoria. L’impugnazione proposta avanti al TAR era respinta, sul rilievo che il privato non poteva vantare un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo, essendo pendente il procedimento sanzionatorio.

La sentenza d’appello del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1134 del 1 febbraio 2023, confermava il rigetto. La proprietaria proponeva allora revocazione per errore di fatto, deducendo l’omessa pronuncia sulla censura di illegittimità derivata dell’annullamento in autotutela dal presupposto accertamento di lottizzazione abusiva, e chiedeva la riunione con altra causa revocatoria pendente. Il comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione. L’art. 70 c.p.a. configura la riunione come facoltà del collegio; esigenze di speditezza e di ragionevole durata del giudizio, presidiate dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 2, comma 2, c.p.a., ne inducono l’esclusione, restando comunque soddisfatte le esigenze della parte dalla discussione congiunta delle due cause.

Passando al merito, il Consiglio ricostruisce la disciplina dell’art. 106 c.p.a. e la natura della revocazione: mezzo di gravame eccezionale, a critica vincolata, articolato in fase rescindente e rescissoria. Rileva la distinzione tra revocazione ordinaria e revocazione straordinaria, fondata sulla conoscibilità del vizio e incidente sul dies a quo del termine.

Quanto all’art. 395, n. 4, c.p.c., la Corte richiama la nozione legislativa di errore di fatto e i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza, citando le recenti Cons. Stato, sez. II, n. 10072 del 2024 e n. 7320 del 2024: errore di fatto come abbaglio dei sensi, questione non controversa, carattere determinante dell’elemento nella decisione.

Su queste basi il vizio dedotto è inammissibile. La censura investe un punto controverso, sul quale la sentenza aveva pronunciato, ossia l’accertata illegittimità della lottizzazione abusiva. La ricorrente sollecita in realtà una rivalutazione del thema probandum e decidendum, estranea al perimetro dell’errore di fatto. Il presunto errore cade comunque su circostanza irrilevante, poiché l’illegittimità derivata non sarebbe stata accoglibile, essendo il provvedimento presupposto valido ed efficace, come confermato dalle pronunce sul relativo giudizio.

Il Collegio applica quindi l’art. 26, comma 2, c.p.a., ravvisando ragioni manifeste, e condanna la ricorrente a una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, oltre alla rifusione delle spese in favore del comune; compensa le spese verso il Ministero. Segnala infine gli effetti dell’art. 2, comma 2-quinquies, legge n. 89/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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