Revocazione per errore di fatto esclusa se si contesta l’interpretazione normativa (Cons. Stato n. 4466 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., è configurabile solo quando il giudice incorra in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, sì da decidere su un falso presupposto fattuale. Non è deducibile a titolo di revocazione la censura che contesti l’erroneo o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. L’errore revocatorio deve emergere con immediatezza e senza indagini ermeneutiche, involgendo l’attività ricognitiva di lettura degli atti e non la successiva valutazione delle domande e delle eccezioni. Il rimedio straordinario non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio.
Il Fatto
Con avviso del 12 maggio 2023 il Comune di Torino bandiva una selezione per trenta posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, articolata in due graduatorie: venti posti per insegnante di scuola dell’infanzia e dieci per educatore di nido. Per la prima graduatoria il bando richiedeva, oltre ai diplomi abilitanti conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, anche un diploma di laurea.
Alcuni candidati, in possesso del solo titolo magistrale abilitante, impugnavano la clausola davanti al TAR Piemonte, che respingeva il ricorso. L’appello veniva accolto dalla Sezione con la sentenza n. 7377/2024, che annullava la clausola escludente in forza della clausola di salvaguardia dell’art. 4 d.lgs. n. 65/2017. Il Comune proponeva allora revocazione, deducendo due errori di fatto: l’errata percezione dell’oggetto del concorso, ritenuto diretto all’immissione in ruolo di personale docente anziché al reclutamento di funzionari EQ, e l’omessa pronuncia sul thema decidendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i presupposti del vizio revocatorio richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, V, n. 1824 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 2431 del 2015; Cons. Stato, V, n. 1640 del 2017): l’errore deve derivare da mera svista percettiva, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo. Esso resta confinato all’attività preliminare di lettura degli atti e non coinvolge l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni.
Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata aveva testualmente dato atto, ai punti 10, 13 e 25, che il giudizio concerneva insegnanti di scuola dell’infanzia da inquadrare come funzionari pedagogici nell’area Funzionari ed EQ. Nessuna svista, dunque: la censura del Comune investe il merito dell’esegesi normativa, e in particolare il rilievo di aver assunto a faro la disciplina delle scuole statali. La Corte ribadisce che la clausola di salvaguardia dell’art. 4 d.lgs. n. 65/2017 opera anche per i concorsi banditi dagli enti locali e richiama le pronunce dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e nn. 4 e 5 del 2019.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Nella sentenza d’appello non emerge alcun elemento dal quale desumere che il giudice avesse presupposto l’impugnazione dell’inquadramento; al contrario, le argomentazioni indicavano che la mancata contestazione dello stesso era irrilevante. Il giudice di seconde cure ben aveva colto che oggetto di impugnazione era la preclusione all’accesso derivante dalla lex specialis, illegittima proprio perché contrastante con la clausola di salvaguardia.
L’obiezione del Comune si risolve nella riproposizione di una censura in diritto già rigettata in appello con diversa impostazione ermeneutica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.