Accesso agli atti di gara e interesse strumentale al contenzioso (TAR Liguria n. 162 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica è ammissibile quando il documento richiesto presenti una strumentalità concreta e specifica rispetto alla difesa in un giudizio pendente, anche se il ricorrente non abbia partecipato alla gara. La strumentalità deve risultare rappresentata, ancorché in forma sintetica, già nell’istanza di accesso e non solo nel ricorso. L’opposizione del controinteressato fondata sull’asserita genericità della richiesta o sull’insussistenza dell’interesse non integra una ragione di diniego, potendo l’accesso essere negato solo per la tutela di concreti segreti tecnici o commerciali dedotti con specifica motivazione. La mancata approvazione del progetto da parte della stazione appaltante non ne impedisce l’ostensione, trattandosi di documento già nella disponibilità dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente gestisce uno stabilimento portuale in forza di un contratto di affitto e di un’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. all’utilizzo di una banchina. L’efficacia della concessione e dell’autorizzazione è stata sospesa dall’Autorità di sistema portuale con provvedimenti impugnati in un separato giudizio, per rendere le aree disponibili quale cantiere dei lavori della nuova diga foranea.
Appreso da una rivista specializzata che al consorzio aggiudicatario dell’appalto sarebbe stato attribuito un punteggio superiore proprio perché il progetto non prevedeva l’occupazione delle banchine nella disponibilità della ricorrente, questa ha presentato istanza di accesso all’offerta tecnica e al progetto esecutivo. Formatosi il silenzio-diniego, ha agito ex art. 116 cod. proc. amm.; sopravvenuto il diniego espresso, lo ha impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, perché il provvedimento espresso di diniego, adottato all’esito di istruttoria prima non svolta, non è meramente confermativo del silenzio, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, richiamando sul punto T.A.R. Campania (Napoli) n. 2176 del 2023 e T.A.R. Veneto n. 914 del 2023.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ritiene evidente la strumentalità dell’istanza rispetto al giudizio sulla sospensione. Se fosse vero che al consorzio aggiudicatario è stato attribuito un punteggio aggiuntivo per la non necessità di utilizzare le aree della ricorrente, il presupposto dei provvedimenti di sospensione potrebbe venire meno. Tanto basta per riconoscere l’interesse conoscitivo.
La strumentalità, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione e dalla controinteressata, risulta rappresentata in modo specifico e inequivoco, ancorché sintetico, già nell’istanza di accesso. L’eventuale infondatezza delle notizie di stampa potrebbe far venir meno l’interesse, ma solo la conoscenza degli atti consente alla ricorrente di accertare e dimostrare gli eventuali vizi dedotti.
Non osta all’ostensione l’asserita presenza di segreti tecnici o commerciali, genericamente affermata e non dedotta con specifica motivazione. L’obbligo è comunque limitato alle parti dell’offerta e del progetto concernenti l’occupazione delle aree. Quanto al progetto, la mancata approvazione è irrilevante: è documento già nella disponibilità dell’Amministrazione e dunque accessibile ai sensi della legge n. 241/1990.
Il ricorso per motivi aggiunti è accolto, con annullamento del diniego e condanna all’esibizione nei limiti indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 a carico dell’Amministrazione e della controinteressata.
Nota della Redazione
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