Danno erariale indiretto da mobbing degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 22 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Configura danno erariale indiretto la soccombenza dell’ente locale in un giudizio promosso dal dipendente per condotte di mobbing o straining, ove tali condotte siano state poste in essere o avallate dagli amministratori locali in violazione del principio di separazione tra funzione politica e gestione amministrativa. L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa può essere integrato dal dolo eventuale, ravvisabile alla stregua della “prima formula di Frank” ove l’agente, consapevole della situazione di disagio lavorativo del dipendente e dell’elevata probabilità di un evento dannoso, abbia nondimeno accettato il rischio del suo verificarsi. In caso di condanna, l’azione di regresso tra i condebitori può essere ripartita in misura proporzionale al diverso apporto causale, senza che operi il potere riduttivo per le condotte dolose.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio tre amministratori pro-tempore di un Comune per sentirli condannare al pagamento del danno erariale indiretto conseguente alla sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato l’ente al risarcimento in favore del responsabile dell’Ufficio Tecnico, vittima di condotte vessatorie protrattesi dal 2004 al 2012. Al dipendente, unico funzionario dell’ufficio, era stato riconosciuto un danno biologico da “disturbo post traumatico da stress cronico”.
Le condotte contestate riguardavano pressioni su pratiche edilizie, l’adozione di un regolamento per accentrare la gestione degli esposti anonimi, convocazioni irrituali in Consiglio comunale e un sovraccarico di lavoro imposto con richieste perentorie e reiterate. La Procura contestava il dolo al Sindaco e all’Assessore competente per materia, e la colpa grave alla Vicesindaco per omesso intervento. Il giudizio, pendente all’entrata in vigore della legge n. 1/2026, veniva regredito alla fase dibattimentale per consentire il contraddittorio sulle eccezioni di prescrizione e sull’applicabilità della novella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni di prescrizione, rilevando che per il danno indiretto il dies a quo decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato, ossia il 27/11/2019, e non già dalla commissione delle condotte o dalla mera conoscenza della sentenza di condanna. Gli inviti a dedurre, notificati nel novembre 2024, avevano pertanto interrotto tempestivamente il termine quinquennale.
Nel merito, la Corte ha accertato l’antigiuridicità delle condotte del Sindaco e dell’Assessore, consistenti in una indebita ingerenza nell’attività gestionale di competenza esclusiva del funzionario, in violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione. Ha ritenuto altresì sussistente il nesso di causalità tra tali condotte e il pregiudizio erariale, valorizzando la situazione di grave disagio lavorativo, più volte rappresentata dal dipendente con lettere di sollecito rimaste inascoltate.
Quanto all’elemento soggettivo, ha ravvisato il dolo eventuale nella condotta del Sindaco e dell’Assessore, alla luce di plurimi indicatori: la consapevolezza della condizione di logoramento del dipendente, la durata e la reiterazione delle condotte, l’utilizzo distorto degli istituti giuridici e l’elevata probabilità dell’evento dannoso, accettato come conseguenza collaterale della propria azione. Ha invece assolto la Vicesindaco, per la quale non è emerso un coinvolgimento attivo né la piena consapevolezza della gravità dei fatti, non essendo configurabile la colpa grave nella sola partecipazione ad alcune delibere di Giunta.
La Corte ha infine condannato i due amministratori in solido al pagamento di euro 43.151,39, escludendo il potere riduttivo per le condotte dolose, e ha ripartito l’onere interno tra i condebitori in ragione del diverso apporto causale: il 40% a carico del Sindaco e il 60% a carico dell’Assessore, autori delle condotte più invasive e pressanti negli anni 2010-2011.
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Nota della Redazione
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