Revocazione per errore di fatto e visura catastale decisiva non percepita (TAR Puglia n. 1334 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dagli artt. 106, comma 1, e 92, comma 3, cod. proc. amm., è esperibile quando la sentenza si fondi su un falso presupposto fattuale, escluso da un documento ritualmente acquisito agli atti, la cui percezione sia stata omessa o inesatta e che abbia avuto carattere decisivo. L’errore di fatto revocatorio richiede la pura e semplice errata percezione del contenuto materiale degli atti, un punto non controverso e un rapporto di causalità necessaria tra la svista e la pronuncia. Il requisito dell’art. 106, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la revocazione è ammessa se i motivi non potevano essere dedotti con l’appello, va letto secundum constitutionem: è ammissibile la revocazione di chi, non soccombente, abbia acquisito interesse solo per effetto di una sopravvenuta pronuncia. L’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. consente la riammissione in termini in presenza di oggettive incertezze di diritto.
Il Fatto
Il contribuente aveva convenuto in giudizio la provincia davanti al giudice civile per il ristoro del pregiudizio da occupazione di un’area destinata a un istituto scolastico. Il Tribunale civile, con sentenza, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il giudizio era riassunto davanti al TAR.
Con sentenza n. 985/2020 il TAR rigettava la domanda risarcitoria, riconoscendo che l’area era rimasta di proprietà del ricorrente per mancanza del decreto finale di esproprio. Successivamente gli eredi attivavano il procedimento di acquisizione sanante e un incidente di esecuzione. La provincia, divenuta lesa solo per effetto della pronuncia d’appello che acclarava il vincolo di giudicato sulla proprietà, proponeva revocazione deducendo l’errore di fatto consistito nell’omessa percezione di una visura catastale attestante il trasferimento dell’area in suo favore già dal 2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. La dimidiazione dei termini ex art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. non opera nelle controversie risarcitorie e restitutorie, ma solo nei giudizi impugnatori di provvedimenti ablatori. Il ricorso è pertanto tempestivo, essendo proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello.
Quanto all’art. 106, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che la provincia non era soccombente nel giudizio concluso con la sentenza n. 985/2020, con spese compensate, e non avrebbe avuto interesse ad appellare. La revocazione è quindi ammessa in via residuale, in applicazione del principio di effettività della tutela ex art. 24 Cost. Il Collegio concede l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. per il contrasto interpretativo sulla portata della sentenza.
Nel merito, l’errore di fatto revocatorio deve derivare da errata od omessa percezione materiale degli atti, attenere a un punto non controverso ed essere decisivo. Nel giudizio di primo grado era stata depositata una visura catastale dalla quale risultava l’intestazione del bene alla provincia già in forza di decreto di espropriazione del 2003. Tale documento, facilmente rilevabile, è stato oggetto di svista: la sentenza ha supposto la permanenza della proprietà in capo ai privati, fatto incontrastabilmente escluso dal documento. Sussiste il rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia.
Respinta l’eccezione di improcedibilità per la sopravvenuta sentenza d’appello, in quanto resa su questione incidentale in giudizio autonomo, il Collegio accoglie la fase rescindente e annulla la sentenza nelle parti indicate: quella sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e quella sulla proprietà rimasta al ricorrente. In fase rescissoria la sentenza è confermata nel rigetto, ma in ragione della legittimità dell’occupazione delle aree espropriate. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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