Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 11484 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, deducendo la supposizione di una documentazione inesistente, contrapponga in realtà alla decisione impugnata una diversa lettura dei fatti di causa.
Il Fatto
Con ricorso depositato nel febbraio 2021 la curatela di una procedura fallimentare chiedeva al Tribunale di Napoli di dichiarare il fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, quinto comma, l.f., di una supposta società di fatto occulta composta dalla stessa società fallita, da due ulteriori società e da tre persone fisiche quali soci. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalle società.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo dichiarava inammissibile con ordinanza n. 63/2024, reputando il terzo motivo privo di fondamento sul presupposto che il giudice di merito avesse implicitamente accertato un autonomo stato di insolvenza della supersocietà. Una delle società impugnava allora quella ordinanza per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione si fondasse sulla supposizione di una documentazione in realtà inesistente nei fascicoli dei tre gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore revocatorio elaborata dalla propria giurisprudenza. Per consolidato orientamento, richiamato nel provvedimento, l’errore rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, tale da indurre a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti. Resta invece escluso che l’errore possa attingere l’attività interpretativa e valutativa del materiale probatorio.
Su questa base il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata aveva argomentato in modo puntuale sull’inammissibilità del terzo motivo, valutando in modo complessivo gli elementi di prova acquisiti e i criteri elaborati dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La censura della ricorrente non si dirige dunque contro la ratio decidendi, ma assume che la decisione sia fondata sulla supposizione di una documentazione inesistente: circostanza che non emerge dalla motivazione, la quale risulta costruita proprio sui documenti e sui fatti di causa.
Il ricorso, osserva la Corte, tende in sostanza a contrapporre alla pronuncia impugnata una diversa interpretazione dei fatti. Un simile dissenso valutativo non integra il vizio revocatorio, perché non investe la percezione del fatto ma il giudizio sullo stesso. La doglianza si risolve quindi in un tentativo di riesame del merito, estraneo al perimetro dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Nulla per le spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.