Revocazione inammissibile se l’errore investe la valutazione delle prove (Cons. Stato n. 4750 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 cod. proc. amm. e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. L’errore di fatto revocatorio consiste in un abbaglio dei sensi, ossia in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, che induca il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Non integra il vizio la contestazione sull’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali, che configura un errore di diritto e resta estranea all’ambito dell’art. 395 cod. proc. civ.. L’errore deve inoltre cadere su un punto non controverso, essere decisivo e apparire con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 16398 del 28 gennaio 2020, ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, tra i principali operatori di telefonia, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi e a ostacolare la mobilità delle basi clienti. Alla società ricorrente è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo rilevante.
La società ha impugnato il provvedimento e, dopo la sentenza di primo grado e la sentenza di appello di questa Sezione, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 106 cod. proc. amm. e art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo quattro errori di fatto in merito alla legittimità della prima manovra tariffaria, all’esistenza di spiegazioni lecite alternative, alle dinamiche competitive del settore e alla prova dei contatti qualificati. L’Amministrazione resistente e le altre parti hanno contestato la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i confini dell’istituto. La revocazione è un rimedio eccezionale e non può divenire uno strumento di riesame nel merito delle valutazioni già compiute. L’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in un abbaglio dei sensi, ossia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero dell’inesistenza di un fatto positivamente stabilito.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui restano fuori dal perimetro revocatorio i vizi logici consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva. Il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, poiché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti ai sensi della norma. L’errore, inoltre, deve rispondere a tre requisiti: derivare da un’errata percezione materiale degli atti; attenere a un punto non controverso e non motivato; essere decisivo, con nesso di causalità rispetto alla pronuncia.
Applicando tali principi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Quanto alla prima censura, la mancata considerazione della portata del divieto regolatorio non è immediatamente percepibile e richiede argomentazioni deduttive ed indagini ermeneutiche. La doglianza investe la qualificazione giuridica del fatto storico e configura, al più, un errore di diritto. Sul secondo profilo, il giudice ha esaminato la documentazione e formato il proprio convincimento; la mancata espressa indicazione di taluni atti esprime solo una implicita valutazione di irrilevanza. Il terzo motivo si ricollega alla medesima contestazione sull’interpretazione delle risultanze istruttorie. Anche l’ultimo profilo attiene a un punto controverso già oggetto di decisione.
Il Collegio esclude che la mancata valorizzazione di parte della documentazione possa integrare l’abbaglio dei sensi, poiché difetta la prova dell’errore percettivo e sarebbero necessarie specifiche indagini ermeneutiche. La Corte dichiara quindi inammissibile il mezzo revocatorio e dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio, in considerazione delle peculiarità in fatto e in diritto della fattispecie.
Nota della Redazione
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