Nullità contrattuale per aiuto di Stato illegittimo fuori giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 1006 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti della pubblica amministrazione, il riparto di giurisdizione segue il criterio del cd. doppio binario: le controversie sulla fase pubblicistica della scelta del contraente spettano al giudice amministrativo, mentre quelle successive alla stipula del contratto, afferenti alla fase esecutiva e patologica del rapporto, sono devolute al giudice ordinario trattandosi di posizioni di diritto soggettivo. La domanda di nullità del contratto di servizio fondata sulla dedotta efficacia riflessa dell’accertamento di un aiuto di Stato illegittimo, concesso a monte dall’Amministrazione statale al soggetto affidatario, non radica la giurisdizione del giudice amministrativo: la sopravvenienza incide unicamente sulla validità o efficacia del rapporto negoziale già sorto, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. Il riscontro interlocutorio con cui l’Amministrazione si riserva valutazioni sull’affidabilità dell’esecutore non costituisce provvedimento autoritativo lesivo e non vale a radicare la giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Un’associazione di categoria del trasporto viaggiatori, premessa l’avvenuta declaratoria di illegittimità e incompatibilità di due misure di aiuto di Stato concesse a una società ferroviaria, ha agito innanzi al TAR per sentir accertare la nullità, anche derivata, del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e di una serie di atti collegati, tra cui delibere di giunta regionale e contratti di proroga, stipulati dalla Regione con la medesima società. L’associazione ha altresì impugnato la nota con cui la Regione, in riscontro a una propria diffida, si era riservata ogni valutazione sulla permanenza dei presupposti dell’affidamento all’esito della procedura di regolazione della crisi d’impresa avviata dalla società affidataria.
Costituitesi le parti resistenti, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’associazione ha chiesto la sospensione del processo, evidenziando che la questione pregiudiziale sull’obbligo di recupero dell’aiuto era stata sollevata dalla stessa autorità giudicante in un giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, disposta la conversione del rito, ha respinto l’istanza di sospensione, ritenendo che la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato attenesse alle modalità del recupero dell’aiuto e non alla questione logicamente antecedente dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione. Ha quindi affermato che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, avuto riguardo alla natura della posizione giuridica azionata, e non alla veste formale della domanda.
Richiamato il consolidato principio del cd. doppio binario in materia di contratti della pubblica amministrazione, il Collegio ha osservato che la sottoscrizione del contratto comporta il definitivo passaggio dalla fase pubblicistica a quella privatistica, in cui l’Amministrazione agisce iure privatorum. Le domande di nullità, risoluzione e decadenza del contratto afferiscono pertanto a posizioni di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario. Nel caso di specie, la fase pubblicistica dell’affidamento si era già esaurita, essendo stati i relativi atti verificati o non impugnati.
La Corte ha quindi escluso che la nota regionale impugnata, avente natura meramente interlocutoria, potesse radicare la giurisdizione amministrativa, non configurandosi quale provvedimento autoritativo lesivo di interessi legittimi. Ha altresì escluso l’applicabilità della giurisdizione esclusiva, non vertendosi in materia di esecuzione di decisioni di recupero di aiuti di Stato ma di rapporti contrattuali distinti.
Quanto alla tesi dell’efficacia riflessa della sentenza che ha accertato l’aiuto illegittimo, il TAR l’ha esclusa: l’illegittimità dell’aiuto a monte non altera la natura privatistica della posizione azionata a valle, poiché la richiesta di un terzo estraneo al contratto di veder travolto il rapporto per vizio derivato ex art. 1418 c.c. integra un’azione volta a far valere l’invalidità o l’inefficacia del negozio, rimessa alla cognizione del giudice ordinario. In considerazione di ciò, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., compensando le spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.