Omessa pronuncia sui motivi di appello e nullità per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 3 n. 16766 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di uno o più motivi di appello non integra un vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., configurando un error in procedendo deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La tecnica della motivazione per relationem non è di per sé illegittima, purché dalla sentenza emerga che il giudice d’appello abbia effettivamente preso in esame i motivi di gravame e li abbia ritenuti infondati all’esito di un autonomo processo deliberativo. La motivazione che si limiti a riprodurre quella di primo grado, senza fornire una risposta, sia pur sintetica, alle specifiche censure formulate dall’appellante, si risolve in una motivazione solo apparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, e determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il giudice di appello può pervenire alle medesime conclusioni del tribunale, ma deve rendere intellegibile il proprio iter decisionale, esplicitando le ragioni per cui ritiene infondate le specifiche censure proposte.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore nei confronti della società acquirente e di altri soggetti, in relazione a due atti di compravendita stipulati dal debitore. Con il primo atto era stato trasferito un locale commerciale alla società ricorrente; con il secondo, un locale adiacente era stato alienato ad altri acquirenti. Il tribunale aveva accolto la domanda di inefficacia solo nei confronti della società, ritenendo sussistente la partecipazione fraudolenta dell’acquirente sulla base di presunzioni semplici, mentre aveva rigettato la domanda di nullità dell’atto per violazione della normativa urbanistica e l’azione revocatoria nei confronti degli altri acquirenti.

La società acquirente proponeva appello, censurando l’accertamento dell’elemento soggettivo a suo carico e deducendo l’erronea applicazione delle presunzioni semplici da parte del giudice di primo grado. Anche il creditore proponeva appello, insistendo sulla nullità dell’atto relativo al secondo locale e, in subordine, sull’azione revocatoria. La corte territoriale, riuniti i due appelli, li rigettava entrambi, confermando l’accoglimento dell’azione revocatoria nei confronti della società acquirente e valorizzando, in via presuntiva, la qualità di conduttrice dell’immobile, la conoscenza delle pendenze gravanti sullo stesso, il versamento anticipato di gran parte del prezzo e la rateizzazione del saldo con rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado. In particolare, la ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado si fosse limitato a riprodurre, in forma sostanzialmente sovrapponibile, il percorso argomentativo seguito dal tribunale, senza confrontarsi con le specifiche censure articolate nell’atto di appello e senza dar conto delle specifiche obiezioni sollevate in ordine al procedimento presuntivo e alla valutazione degli elementi di segno contrario.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite (n. 7074 del 2017), secondo cui la tecnica della motivazione per relationem non è di per sé illegittima, purché dalla sentenza emerga che il giudice d’appello abbia effettivamente preso in esame i motivi di gravame e li abbia ritenuti infondati all’esito di un autonomo processo deliberativo. La nullità non deriva dal rinvio alla motivazione di primo grado in quanto tale, ma dal fatto che esso si traduca in una adesione meramente acritica alla decisione impugnata, sintomatica dell’omesso esame delle censure proposte.

La Corte ha poi chiarito la qualificazione giuridica del vizio. L’omesso esame di uno o più motivi di appello rileva non già come vizio di motivazione riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., configurando un error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tale qualificazione trova fondamento nell’effetto devolutivo dell’appello, in forza del quale il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare la controversia nei limiti segnati dai motivi di impugnazione. L’omessa considerazione di una censura equivale, pertanto, a un’omissione di pronuncia su una domanda di parte, con conseguente decisione infra petita idonea a inficiare la validità della sentenza.

La Corte ha infine distinto tra la legittima condivisione delle conclusioni del primo giudice e l’illegittima omissione dell’esame critico delle doglianze dell’appellante. Ha precisato che una motivazione che si limiti a riprodurre quella di primo grado, senza fornire una risposta, sia pur sintetica, alle specifiche censure formulate, si risolve in una motivazione solo apparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, ed è affetta da nullità per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risultava formulata in termini tali da risolversi nella mera sostanziale riaffermazione della correttezza del percorso argomentativo del giudice di primo grado, senza dare conto delle ragioni per le quali le doglianze dell’appellante fossero state ritenute infondate. L’assenza di qualsiasi confronto, anche sintetico, con le specifiche censure dedotte impediva di individuare la ratio decidendi in relazione alle questioni devolute in appello. In accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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