Spese di lite nel giudizio di rinvio tributario e liquidazione per fasi (Cass. civ. Sez. V n. 33862 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice può liquidare le spese di lite in relazione al solo motivo accolto dalla Corte di legittimità, purché la condanna rifletta la soccombenza parziale dell’amministrazione finanziaria rispetto alle pretese sopravvissute alla cassazione. La soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ricorre quando una pluralità di domande contrapposte sia accolta o rigettata, o quando l’unica domanda sia parzialmente accolta. La liquidazione dei compensi secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 va effettuata per ciascuna fase del giudizio, per consentire la verifica dei parametri e delle tabelle. Tuttavia, quando gli importi liquidati sono agevolmente confrontabili con le note spese dei difensori, resta escluso ogni impedimento alla conoscibilità e alla verificabilità dei compensi riconosciuti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria il 26 agosto 2024, n. 614/2/2024. La controversia riguarda l’impugnazione dei dinieghi opposti dall’amministrazione alle istanze di rimborso dell’IRPEF per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, in relazione all’indeducibilità dell’IRAP pagata dai contribuenti per l’esercizio della professione forense.

Il giudizio di rinvio si era aperto dopo la cassazione con rinvio della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Liguria, con esclusione del capo relativo alla cessazione della materia del contendere per le annate 2004 e 2006. In ottemperanza al dictum, il giudice del rinvio ha riconosciuto il diritto al rimborso per il solo anno 2003, condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese per i gradi di merito e di legittimità. L’Agenzia censura tale statuizione sulle spese con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, primo comma, cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 384 cod. proc. civ., per essere stata parametrata la condanna delle spese all’unico motivo accolto in sede di legittimità. La Corte lo ritiene infondato.

La controversia relativa alle annate 2004 e 2006 era stata definita con la dichiarata cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, non essendo stata incisa dalla cassazione con rinvio. Per le sole annate 2002 e 2003, pertanto, la pronuncia di condanna risulta coerente con la soccombenza parziale dell’amministrazione finanziaria rispetto alle pretese di rimborso. La Corte richiama la nozione di soccombenza reciproca elaborata dalla più recente giurisprudenza, citando Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n. 20888, Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061 e altre conformi, e osserva che la relativa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, libero di attenersi al principio generale della soccombenza.

Il secondo motivo censura la liquidazione indeterminata delle spese, senza distinzione per singole fasi processuali. La Corte conferma il principio secondo cui la liquidazione va effettuata per ciascuna fase, richiamando Cass., Sez. 6^-Lav., 23 luglio 2018, n. 19482 e Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2025, n. 21502. Nella specie, però, i compensi autoliquidati dai difensori corrispondono all’importo medio delle tabelle, tenendo conto della riunione delle cause.

Tale agevole confrontabilità delle liquidazioni con le note spese esclude a monte qualsiasi impedimento alla conoscibilità dei compensi per i singoli gradi e alla verificabilità della loro correttezza. Il principio enunciato va dunque adeguato alle peculiari circostanze della fattispecie. Il ricorso è respinto.

Quanto al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte esclude l’applicazione del raddoppio nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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