Concordato con continuità aziendale e partecipazione alle gare di concessione (Cons. Stato n. 273 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La preclusione al rilascio di concessioni di beni pubblici in favore di imprese in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo, dettata dalla normativa regionale, non si estende al concordato preventivo con continuità aziendale. Quest’ultimo persegue la conservazione dell’impresa e della sua operatività, e non è equiparabile alle procedure finalizzate alla liquidazione degli asset societari. La clausola del bando e la norma regionale vanno interpretate in senso costituzionalmente orientato, in coerenza con l’art. 186-bis L.F. e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza. Ove così interpretata, la clausola non assume carattere escludente e il ricorso avverso il bando, in assenza di un provvedimento di esclusione, è inammissibile per difetto di interesse. Il giudice non può accertare una causa di esclusione che l’amministrazione non abbia concretamente esercitato.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Abruzzo gli atti di una gara indetta per l’affidamento in concessione dello sfruttamento di sorgenti minerali, deducendo in particolare che le clausole del disciplinare, nel prevedere l’esclusione delle imprese in concordato preventivo, ostacolassero la sua partecipazione. La società si trovava in concordato preventivo con continuità aziendale e aveva ottenuto dal giudice delegato l’autorizzazione alla partecipazione.

Il TAR, dopo un articolato percorso cautelare che aveva consentito alla ricorrente di gareggiare, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinto i motivi aggiunti, ravvisando nelle clausole una legittima condizione ostativa e individuando d’ufficio un ulteriore profilo di esclusione per gravi irregolarità fiscali. La società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’interesse, rilevando che la sopravvenuta esclusione disposta dall’amministrazione si fonda, tra l’altro, su una situazione debitoria estranea all’oggetto del giudizio. Permane quindi l’interesse dell’appellante all’accertamento della compatibilità tra la propria situazione di concordato con continuità e la partecipazione alla procedura.

Nel merito, la Corte ritiene che la clausola del bando e l’art. 36 della L.R. Abruzzo n. 15/2002 debbano essere interpretati in modo costituzionalmente orientato. La preclusione al rilascio della concessione in favore di chi si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo non riguarda il caso particolare del concordato con continuità aziendale. La ratio dell’art. 186-bis L.F. è quella di consentire all’impresa la prosecuzione dell’attività, compresa la partecipazione alle pubbliche gare, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2020 e confermato dall’art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023.

La norma regionale e la clausola mirano a impedire la partecipazione di imprese sottoposte a procedure finalizzate alla liquidazione degli asset, alle quali non può essere equiparato il concordato con continuità, che ha lo scopo di mantenere in vita l’impresa e la sua operatività. Nel caso concreto la partecipazione era stata autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 186-bis, comma 5, L.F.; la Corte richiama anche l’Adunanza Plenaria n. 9/2021 e osserva che, pur essendo la materia delle acque minerali di potestà regionale, non sussistono ragioni ostative a una lettura coerente con la normativa nazionale e con i principi costituzionali, in un segmento che afferisce all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, Cost.

Da tale interpretazione deriva che la clausola contestata non è escludente. Poiché nessun provvedimento di esclusione era stato adottato al momento del ricorso, il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse. La Corte accoglie anche il motivo sulla statuizione relativa al debito fiscale: il primo giudice non poteva pronunciarsi su un tema estraneo all’oggetto del giudizio, trattandosi di un potere non ancora esercitato, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

L’appello è quindi parzialmente accolto e la sentenza riformata, con declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti. Restano estranei al giudizio gli ulteriori profili di esclusione oggetto di successivi provvedimenti dell’amministrazione, contestabili in altra sede. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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