RIA e pensioni regionali: no al ricalcolo senza previo riconoscimento stipendiale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 386 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei dipendenti della Regione Siciliana, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non produce effetti diretti sui trattamenti di quiescenza dei dipendenti regionali, poiché la Regione ha disciplinato con norme proprie e senza rinvii alla normativa statale l’istituto della retribuzione individuale di anzianità. La maggiorazione a titolo di RIA può essere computata nella base pensionabile solo se sia stata preventivamente riconosciuta sul versante retributivo, con provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza o con pronuncia definitiva del giudice del rapporto di lavoro. In difetto di tale presupposto, la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta dal dipendente in quiescenza è infondata, non potendosi invocare il canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico per aggirare l’accertamento stipendiale.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti della Regione Siciliana in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente collocati in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione dei propri provvedimenti pensionistici mediante il ricalcolo della base pensionabile con inclusione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. La pretesa trovava fondamento nella sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, e nella successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 7445 del 5 settembre 2024. I ricorrenti hanno diffidato l’amministrazione regionale e il Fondo Pensioni Sicilia, senza ottenere il ricalcolo, e hanno così proposto ricorso collettivo davanti alla Sezione giurisdizionale siciliana.

La Motivazione della Corte

Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, sostenendo la natura retributiva della RIA. La Corte ha disatteso l’eccezione, osservando che il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze sul rapporto di servizio già cessato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ribadito che la giurisdizione contabile sussiste quando la domanda, proposta dal dipendente in quiescenza, riguarda l’ammontare della pensione e non la base contributiva.

Anche l’eccezione di inammissibilità ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e), c.g.c. è stata respinta. Gli elementi di fatto e di diritto sono stati ritenuti sufficientemente specificati, così come il titolo legittimante, sussistendo i presupposti del ricorso collettivo per l’identità della normativa applicabile e della lesione lamentata.

Nel merito, la Corte ha giudicato infondata la pretesa. Il fulcro dell’argomentazione attorea consisteva nell’applicabilità diretta al personale regionale della disciplina statale in materia di RIA. Il giudice ha ricostruito l’evoluzione normativa regionale, dall’art. 5 della legge regionale n. 11/1988 all’art. 5 della legge regionale n. 19/1991, che ha abolito il meccanismo delle classi e degli scatti, stabilizzandone gli effetti al 1° luglio 1990. La costante giurisprudenza della Sezione ha già escluso che l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 abbia natura di riforma economico-sociale e sia immediatamente applicabile ai dipendenti regionali.

A tale assorbente profilo di non applicabilità si aggiunge un ulteriore rilievo. I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di aver percepito dalle amministrazioni di appartenenza gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, né di averne ottenuto l’accertamento giudiziale. La Corte ha ribadito che qualsiasi emolumento retributivo, per transitare nella base pensionabile, deve essere stato effettivamente percepito e riconosciuto all’atto del collocamento in quiescenza. Il riconoscimento stipendiale costituisce presupposto inderogabile del successivo computo pensionistico.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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