Riabilitazione dipendente polizia Commissione non può rinnovare giudizio disciplinare (TAR Marche n. 280 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riabilitazione del dipendente della Polizia di Stato è illegittimo per eccesso di potere e difetto di motivazione quando l’organo collegiale competente omette di valutare i pareri favorevoli espressi dall’amministrazione di appartenenza e dal Consiglio Centrale di Disciplina, nonché le risultanze documentali e le valutazioni di rendimento successive ai fatti. La valutazione demandata alla Commissione per il personale non può tradursi in un nuovo e autonomo giudizio sul merito dell’infrazione disciplinare, già definita con provvedimento non più contestato. La carenza istruttoria si riflette necessariamente nel vizio motivazionale dell’atto e ne determina l’annullamento, restando assorbite le ulteriori censure.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, aveva presentato istanza per ottenere il beneficio della riabilitazione ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 3/1957, in relazione ad addebiti disciplinari risalenti al 1999 e al 2003, definiti con richiamo scritto.

Con provvedimento del 22 maggio 2012, notificato il 6 dicembre 2012, la Direzione Centrale per le Risorse Umane respingeva l’istanza. Il diniego recepiva il parere contrario della Commissione per il personale dei Sovrintendenti, espressa nella seduta del 27 gennaio 2012 in difformità dal parere favorevole del Consiglio Centrale di Disciplina. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche, deducendo nullità per carenza degli elementi essenziali, carente istruttoria e sviamento nella valutazione del merito disciplinare. L’istanza cautelare veniva respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo la fondatezza del primo motivo, nella parte in cui deduce carenza istruttoria e di motivazione, dunque eccesso di potere. Il ragionamento del Tribunale si concentra sull’iter argomentativo seguito dall’amministrazione e sulla completezza dell’istruttoria.

Il vizio è ravvisabile perché non risultano adeguatamente considerati molteplici elementi. In primo luogo, le valutazioni ampiamente favorevoli della Questura di Pesaro e Urbino sull’operato del ricorrente. In secondo luogo, il parere favorevole del Consiglio Centrale di Disciplina. In terzo luogo, la valutazione di “Ottimo” riportata per tutti gli anni successivi al 2006 fino a quello antecedente il rigetto. Infine, il Tribunale rileva che le risultanze documentali inerenti il fatto posto a base del diniego sembrerebbero deporre non per lo smarrimento della radio di servizio, bensì per il suo furto.

Il percorso argomentativo del Collegio valorizza dunque il contraddittorio procedimentale e la necessità che l’organo decidente dia conto di tutti gli apporti istruttori acquisiti. La Commissione, discostandosi dal parere del Consiglio Centrale di Disciplina, aveva fondato il proprio giudizio negativo su una rinnovata valutazione della violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 782/1985, relativa all’obbligo di diligenza nella custodia del materiale in dotazione. Tale impostazione, secondo il Tribunale, non tiene conto del complesso degli elementi istruttori e delle valutazioni di merito già espresse.

Le carenze rilevate si riflettono nel difetto di motivazione dell’atto gravato, che pertanto va annullato. Il Collegio dichiara assorbite per economia processuale le ulteriori censure e compensa le spese, in considerazione delle sufficienti ragioni ravvisate. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sull’istituto premiale investe la correttezza dell’istruttoria e la completezza della motivazione, senza sostituirsi alla discrezionalità dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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