Divieto di detenzione armi: illegittimo se contraddice le risultanze istruttorie (TAR Marche n. 281 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s. deve fondarsi su una motivazione coerente con le risultanze istruttorie acquisite. È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che qualifichi il fatto come porto abusivo di arma quando l’annotazione di servizio degli operanti abbia accertato che l’arma era scarica, chiusa a chiave nel vano portaoggetti, priva di caricatore e munizioni e non nella materiale disponibilità del detentore, configurandosi un mero trasporto. L’esito del procedimento penale, archiviato per infondatezza, non vale a colmare il contrasto tra la motivazione dell’atto e gli accertamenti di fatto, che ne determinano l’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, era stato segnalato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza competente per aver trasportato in luogo pubblico una pistola riposta nel vano portaoggetti dell’autovettura. La Procura della Repubblica aveva aperto un procedimento penale per presunta violazione della normativa sulle armi, con sequestro della pistola, mentre il Commissariato disponeva il ritiro cautelare degli altri fucili e della licenza, proponendo l’adozione del divieto.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva l’archiviazione del procedimento per infondatezza, con dissequestro della pistola, e i fucili venivano riconsegnati e ceduti a terzi. La Prefettura adottò comunque il divieto di detenzione di armi, ritenendo il ricorrente negligente e affermando l’irrilevanza dell’esito penale ai fini amministrativi. Il ricorrente impugnò l’atto davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 43 T.u.l.p.s., difetto di motivazione ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di acquiescenza sollevata dall’Amministrazione. La cessione dei fucili era avvenuta in data anteriore all’adozione del provvedimento impugnato, come riconosciuto dalla stessa relazione prefettizia, e pertanto non può configurarsi come accettazione di un atto ancora non esistente.

Nel merito, il Tribunale valorizza l’annotazione di servizio degli operanti: non vi era stata alcuna lite, la pistola era scarica e chiusa a chiave nel vano portaoggetti, nessun caricatore o munizione era stato rinvenuto e l’arma non era nella materiale disponibilità del detentore. Tali risultanze dimostrano che si era trattato di un trasporto e non di un porto di armi.

Su questa base il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento non trovi giustificazione, neppure in virtù del procedimento penale, subito archiviato per infondatezza. L’atto censurato si pone in contraddizione rispetto agli accertamenti istruttori richiamati.

Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato per difetto di motivazione. Le ulteriori censure sono assorbite per economia processuale, mentre le spese vengono compensate per sussistenti ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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