Elezioni comunali, verificazione disposta sui verbali di sezione (TAR Molise n. 389 del 14.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale ordinario il termine di quindici giorni previsto dall’art. 130, comma 5, cod. proc. amm. per il deposito delle controdeduzioni degli intimati ha natura perentoria, perché disciplina speciale che deroga ai termini generali del processo amministrativo, in funzione dell’interesse pubblico alla rapida certezza del risultato elettorale. Il superamento di tale termine rende irricevibili memorie e documenti, ma non impedisce alle parti intimate di costituirsi in udienza, con ingresso nel giudizio nello stato in cui esso si trova e senza poter esercitare tardivamente le facoltà istruttorie. Nel procedimento elettorale opera il principio di strumentalità delle forme, congiunto al principio di conservazione degli atti: le irregolarità di verbalizzazione non determinano l’annullamento delle operazioni ove non compromettano le garanzie e la libera espressione del voto, e la loro incidenza va accertata nel merito. Il ricorso che estende in blocco le censure alla totalità delle sezioni, senza specificazione, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Un candidato alla carica di sindaco e una cittadina elettrice impugnavano davanti al TAR Molise gli atti di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali, l’esito del turno di ballottaggio e i verbali degli uffici elettorali di sezione, insieme alle tabelle di scrutinio, al verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, alla delibera consiliare di convalida degli eletti e agli atti di ammissione di alcune liste.
Il ricorrente, risultato perdente al ballottaggio per una differenza contenuta, chiedeva in via principale la correzione del dato elettorale mediante riconteggio e la proclamazione in proprio favore; in subordine, l’annullamento delle operazioni di voto con ripetizione delle stesse. Resistevano l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e i controinteressati, eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità, reciprocamente sollevata, relativa alle memorie e ai documenti depositati oltre il 15 settembre 2024. Richiamata la giurisprudenza amministrativa sulla perentorietà del termine, il Tribunale ritiene la censura fondata: la norma speciale di cui all’art. 130, comma 5, cod. proc. amm. deroga alla disciplina generale, e la lettura opposta renderebbe priva di senso la regola sulla dimidiazione dei termini di cui al comma 10. Resta fermo, però, che la costituzione può avvenire in udienza, senza però consentire l’uso tardivo delle facoltà di produzione documentale.
Passando al primo motivo, proposto in via principale, il Tribunale disattende le eccezioni di carattere esplorativo del ricorso e di mancata prova di resistenza: i verbali risultano effettivamente carenti di alcune indicazioni, e la modestia dei differenziali di voto rende astrattamente idoneo l’annullamento anche di alcune sezioni a incidere sull’esito complessivo.
Nel merito, il mezzo è inammissibile nella parte in cui estende genericamente le censure all’indiscriminata totalità delle sezioni, per difetto dei canoni di precisione e specificità richiesti dalla giurisprudenza. È invece infondato quanto alle sezioni nn. 5, 7, 30, 41 e 48 e alle doglianze sull’omessa verbalizzazione degli orari: applicando il principio di strumentalità delle forme e quello di conservazione del risultato, il Collegio esclude che mere incompletezze possano inficiare la consultazione. Per la sezione n. 5 la concentrazione in unica data presso la casa circondariale è modalità organizzativa legittima e l’esito è documentato; per la n. 7 e la n. 48 i dati mancanti sono ricostruibili da una lettura organica dei verbali; per la n. 41 l’orario contestato riguarda la sola seconda parte delle operazioni.
Per la parte residua del motivo il Tribunale ravvisa la necessità di una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., onerando il Prefetto dell’individuazione dei funzionari incaricati. Gli accertamenti riguardano il numero delle schede consegnate, autenticate e non, la corrispondenza tra votanti e schede scrutinate, i dati delle tabelle di scrutinio e, per la sezione n. 9, il raccordo tra l’attività del seggio e quella dell’Ufficio Elettorale Centrale. La relazione è fissata al 7 aprile 2025, con udienza di prosieguo al 7 maggio 2025; spese e ogni altra questione sono riservate alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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