Revoca dei contributi per patto territoriale: atto dovuto senza motivazione rinforzata (C.G.A.R.S. n. 414 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del contributo pubblico concesso nell’ambito di un patto territoriale, disposta per la mancata realizzazione dell’investimento nel termine previsto dalla disciplina di settore, integra un atto dovuto di natura sostanziale di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, non un provvedimento di autotutela. Ne deriva che non è richiesta una motivazione rinforzata sull’interesse pubblico, da ritenersi in re ipsa, né una valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse privato. Le condizioni di ammissibilità e di mantenimento degli aiuti di Stato vanno interpretate in modo rigoroso e restrittivo, trattandosi di deroga alla regola della loro ordinaria contrarietà al diritto della concorrenza. Il privato non vanta alcun diritto alla proroga del termine, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, e il mancato espresso rilascio della proroga non ingenera alcun legittimo affidamento sulla sua tacita concessione.

Il Fatto

Il Ministero delle Attività Produttive aveva concesso in via provvisoria a una società, nell’ambito di un patto territoriale, un contributo in conto impianti, a fronte di un programma di investimenti di importo superiore. Nel 2003, a seguito di cessione di quote, la beneficiaria mutava ragione sociale e la nuova compagine avviava il piano di spesa, ricevendo l’accreditamento della prima rata a titolo di anticipazione.

La società inoltrava al Soggetto responsabile del patto due richieste di proroga del termine finale per la conclusione dell’investimento, lamentando poi il mancato riscontro e maturando, a suo dire, un affidamento sulla proroga tacita. Accertata la mancata conclusione delle opere nei termini, il Ministero avviava il procedimento e con decreto revocava il contributo, disponendo il recupero della prima rata oltre interessi. Il TAR Sicilia accoglieva l’eccezione di tardività, respingeva comunque il ricorso nel merito e condannava la ricorrente alle spese. La società impugnava la sentenza in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via preliminare, rileva che il TAR ha respinto il ricorso anche nel merito: può quindi prescindersi dalla motivazione in rito sulla irricevibilità e concentrarsi sulle doglianze di primo grado, riproposte integralmente in appello. Richiamata la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo.

Nel merito, tutti i motivi sono infondati. La Corte muove dalla natura degli aiuti pubblici alle imprese: l’ammissibilità degli aiuti concessi ai sensi del patto territoriale di cui all’art. 2, comma 203, lett. d), della legge n. 662/1996 deroga alla regola della loro ordinaria contrarietà al diritto della concorrenza. Da ciò deriva l’obbligo di interpretare in modo rigoroso e restrittivo le condizioni di ammissibilità e di mantenimento degli aiuti.

Su questa base il Collegio qualifica il provvedimento ministeriale: pur recando il nomen iuris di revoca, esso ha natura sostanziale di decadenza accertativa o revoca sanzionatoria e costituisce un atto dovuto, adottato con esclusione di qualunque discrezionalità. Non viene perciò in considerazione un obbligo di motivazione rinforzata sull’interesse pubblico, che è in re ipsa e esime l’organo dall’operare valutazioni comparative. Restano fuori fuoco le doglianze fondate sugli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, poiché non si tratta di autotutela su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, ma dell’accertamento dell’avverarsi della condizione di revoca prevista dall’art. 12, comma 3, lett. e), del d.m. n. 320/2000.

Il Collegio aggiunge un argomento di coerenza: se si volesse qualificare l’atto come provvedimento discrezionale di secondo grado, verrebbe in rilievo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, con applicazione dell’ordinario termine decadenziale di impugnazione e conseguente tardività del ricorso di primo grado.

Infine, è pacifico e non contestato che il progetto non sia stato realizzato nel termine di legge. La società non può lamentare l’illegittima mancata concessione della proroga, non essendovi alcun diritto del privato alla stessa: la proroga è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, come emerge dall’art. 1, comma 862, della legge n. 296/2006, come sostituito dall’art. 3, comma 35, della legge n. 244/2007. Il mancato espresso rilascio non ingenera alcun legittimo affidamento sulla proroga tacita. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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