La riallocazione di cubatura nel piano di recupero non richiede nuova volumetria (TAR Trentino-Alto Adige n. 226 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La modifica al piano di recupero che si limiti a ridistribuire la cubatura già prevista tra le diverse minime unità di intervento, senza incrementare l’indice edificatorio complessivo né il carico urbanistico, costituisce esercizio legittimo della potestà di pianificazione attuativa. L’attribuzione di volumetria aggiuntiva ad una minima unità di intervento, ove già contemplata dal piano originario, non integra un vizio della successiva modifica, ma semmai dell’atto presupposto, che deve essere tempestivamente impugnato. La verifica circa l’eventuale consumo della cubatura assentita non appartiene alla fase di approvazione della modifica, ma a quella del rilascio del titolo edilizio in ampliamento. Le censure generiche, prive di specifica indicazione degli atti e dei vizi, sono inammissibili.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una particella ricadente nella zona di recupero del centro storico e limitrofa ad una delle minime unità di intervento, ha impugnato le deliberazioni con cui la Giunta comunale ha approvato la 64° modifica al piano di recupero, il rigetto della propria opposizione e, poi, l’approvazione definitiva della variante. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla concessione edilizia in variante e alla licenza d’uso parziale rilasciate alla controinteressata.

La ricorrente lamentava un illegittimo aumento di cubatura di 410 metri cubi, la previsione di tre piani più sottotetto e un asserito travisamento dello stato di fatto, con conseguente incisione sulla propria posizione proprietaria. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del piano di recupero del 1995 e rileva che la variante impugnata si sostanzia in una mera riallocazione della volumetria: la cubatura aggiuntiva riconosciuta ad una minima unità viene ridotta di 114 metri cubi, dei quali 105 attribuiti ad altra unità e 9 alla minima unità della ricorrente. L’unica portata innovativa per quest’ultima consiste proprio nell’attribuzione di questi 9 metri cubi, destinati al recupero del sottotetto.

Su questa base il Tribunale rigetta il primo motivo, rilevando che le censure avverso la concessione edilizia del 1995 sono tardive e comunque infondate. La nuova cubatura di 410 metri cubi e la previsione dei piani risultavano già indicate nella tavola 12.1 del piano originario. L’incongruenza con la tavola 11B, dovuta a refuso o mancato aggiornamento, non vizia il piano non impugnato sul punto, sicché l’adeguamento grafico disposto dalla variante è legittimamente dovuto.

Il secondo motivo è parimenti infondato: lo spostamento dei 9 metri cubi avviene all’interno della stessa zona omogenea e non comporta aumento dell’indice edificatorio né del carico antropico, restando invariato il numero degli alloggi. La questione se la cubatura sia già stata consumata non può essere esaminata in sede di approvazione della variante, ma sarà vagliata in sede di eventuale progetto di ampliamento, secondo il principio di distinzione tra fase pianificatoria e fase attuativa.

Quanto al terzo e quarto motivo, il Collegio ribadisce che le censure avverso la previsione originaria di cubatura e di piani sono tardive, essendo state riconosciute già con l’approvazione del piano del 1995. Le relative doglianze non possono essere trasferite sulla modifica successiva.

I secondi motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per tardività, non essendo stata impugnata la concessione edilizia originaria del 2019, e improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo state rilasciate ulteriori licenze d’uso e vendute le unità abitative senza contestazione. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono quindi rigettati, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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