Niente soccorso istruttorio per i titoli non indicati negli allegati del bando (C.G.A.R.S. n. 199 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In una selezione pubblica per titoli, quando il bando impone al candidato di indicare tutti i titoli artistico-culturali e professionali negli allegati espressamente deputati (nella specie allegati 3A e 3B) e stabilisce che la commissione si atterrà esclusivamente alla loro valutazione, nessuna informazione può essere ricercata aliunde. La clausola del bando che concentra in detti allegati il contenuto della domanda è legittima, perché pone un onere chiaro e funzionale allo svolgimento del concorso secondo i principi di buon andamento ed efficienza. In presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte del concorrente, l’invito alla integrazione costituisce violazione della par condicio, in applicazione del principio di autoresponsabilità del concorrente nei limiti della ragionevolezza. L’allegato 3A incompleto non integra un mero errore di forma emendabile con soccorso istruttorio.
Il Fatto
L’Accademia di belle arti di Palermo indice una selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per l’insegnamento di Fotografia digitale. Un candidato impugna la graduatoria definitiva davanti al TAR Sicilia, deducendo la tardività dei criteri di valutazione e la mancata considerazione di quanto esposto nel curriculum.
Il TAR accoglie il terzo motivo e annulla gli atti limitatamente alla posizione del ricorrente, disponendo nuova valutazione dei titoli da parte di altra commissione, sul rilievo che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. L’Accademia appella; il candidato resiste e propone appello incidentale sui motivi dichiarati inammissibile e infondato in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la lex specialis: l’art. 3, comma 5, del bando richiede il curriculum (allegato 3), l’elenco numerato dei titoli (allegato 3A) e il book di riferimento (allegato 3B); l’art. 3, comma 7 impone alla commissione di attenersi esclusivamente agli allegati 3A e 3B. Da tali clausole si ricava in modo non equivoco che tutte le informazioni utili alla valutazione dovevano essere indicate in quei allegati, senza margini per acquisizioni esterne, in linea con Cons. Stato, sez. IV, n. 6093 del 2018.
La lettura è confermata dall’allegato 3, ove il curriculum si riduce alla dichiarazione, ai sensi degli artt. 76 e 47 d.P.R. n. 445/2000, di possedere i titoli riportati nell’elenco 3A. La clausola è legittima, perché impone al candidato un onere semplice e necessario allo svolgimento stesso dei pubblici concorsi: diversamente, la ricerca di elementi integrativi in qualsiasi documento allegato dilaterebbe durata e costi della procedura e alimenterebbe incertezza e contenzioso (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2014).
Il principio di autoresponsabilità del concorrente governa la fattispecie: ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione e, di fronte a una previsione chiara, l’integrazione violerebbe la par condicio (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148/2019; sez. III, n. 6752 del 2018). La sentenza è quindi riformata nella parte di accoglimento del terzo motivo.
L’appello incidentale è respinto. L’eccezione di difetto di contraddittorio è disattesa: la notifica dell’impugnazione non instaura un nuovo contraddittorio ma riprende la controversia, e in ogni caso l’eventuale disintegrità impone al giudice di ordinarne l’integrazione, mai l’inammissibilità; i soggetti asseritamente pretermessi sono cointeressati all’accoglimento. Corretta resta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, per contraddittorietà tra la censura radicale e la richiesta di mera rettifica della graduatoria, non formulata in via subordinata. Il secondo motivo è infondato: la commissione ha legittimamente fissato punteggi massimi per ciascuna attività, senza penalizzazione dei candidati (circolare ministeriale n. 3154 del 2011).
Nota della Redazione
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