Selezione universitaria: autovincolo della commissione e riedizione del potere (TAR Lombardia n. 2544 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di reclutamento dei professori universitari la commissione giudicatrice è vincolata ai criteri di valutazione che essa stessa ha predeterminato nella prima seduta: tale autovincolo riduce la discrezionalità tecnica a una attività vincolata di mero accertamento dei titoli. La violazione dei criteri, l’omessa valutazione di titoli ammessi e l’attribuzione di un punteggio identico a candidati in posizione disomogenea integrano eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e disparità di trattamento. Le giustificazioni offerte dall’amministrazione nel corso del giudizio costituiscono integrazione postuma della motivazione e sono inammissibili. Accolto il ricorso, il giudice amministrativo impartisce l’obbligo di riedizione del potere mediante nuova commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione per un posto di professore di seconda fascia presso una università telematica, settore M-PSI/07, indetta con d.r. n. 84/23 e conclusa con l’approvazione degli atti che ha dichiarato vincitore il controinteressato. Ha chiesto l’annullamento degli esiti e l’accertamento del proprio diritto alla nomina, deducendo tre motivi: mancata attribuzione del punteggio per sei insegnamenti svolti in modalità telematica, illogica parificazione del punteggio per le competenze linguistiche e errore nel computo dei punti per le pubblicazioni scientifiche.

L’Ateneo ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità per mancata impugnazione del decreto di chiamata del vincitore e ha resistito nel merito. Il controinteressato si è costituito, depositando memoria poi stralciata perché tardiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’istanza di stralcio della memoria del controinteressato, depositata oltre le ore 12 del termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., dichiarandola inutilizzabile. Ha poi respinto l’eccezione di improcedibilità: richiamando Cons. Stato sez. VII n. 8800/2022, n. 2175/2024 e Cons. Stato sez. VI n. 4068/2023, ha qualificato il rapporto tra approvazione degli atti e successiva chiamata in termini di presupposizione immediata, diretta e necessaria, con efficacia caducante e non meramente viziante dell’annullamento.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La commissione aveva stabilito di valutare gli incarichi di docenza telematica in base all’attinenza al settore, con punteggio minimo di un punto; aveva inoltre riconosciuto l’attività didattica della ricorrente come coerente con il settore. L’assegnazione di zero punti è quindi illogica. Le difese dell’Ateneo sull’accreditamento dei corsi a distanza e sulla differenza tra didattica pandemica e telematica sono inammissibili come integrazione postuma e comunque smentite dai verbali, poiché la commissione non aveva introdotto alcuna restrizione di tal genere.

Il secondo motivo è parimenti fondato. Per le competenze linguistiche era richiesta una certificazione, che il controinteressato non possedeva: l’attribuzione a lui di un punto viola i criteri e cristallizza una disparità di trattamento. Quanto alla ricorrente, munita di certificazione di livello B2, i verbali non motivano l’assegnazione di un solo punto; il mancato accertamento tecnico sulla validità del titolo integra difetto assoluto di motivazione e non può essere supplito in sede giurisdizionale.

Il terzo motivo è accolto: la commissione ha computato una pubblicazione del controinteressato non caricata in PDF secondo l’art. 4, comma 3, lett. a), del bando, le cui prescrizioni sono inderogabili a tutela della par condicio. Quanto alla ricorrente, accertato il ruolo di corresponding author, il punteggio doveva essere di 33,5 e non di 31 punti. Il Collegio, in omaggio a Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015, ha esaminato tutti i motivi e ha ordinato la riedizione del potere con nuova commissione, ponendo le spese a carico delle parti soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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